La neo Legge 145/2018 che riguarda i Massofisioterapisti: i dettagli inopinabili.

Esaminiamo la parte della legge finanziaria 145/2018 nella parte che riguarda il Massofisioterapista! Analizziamo articolo e commi.

LEGGE 145/18 

Art. 1 comma 537. Al fine di garantire la continuità’ e la funzionalità’ dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità’ di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attivita’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita’ professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche’ si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».Art. 1 comma 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti
gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente
articolo.

Art. 1 comma 540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis
dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal
comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro
dipendente gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 1 comma 541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Art. 1 comma 542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.

Bene, questi sono i commi dell’articolo 1 della Legge 145/2018 entrata in vigore il 1-1-19.

In rete vengono lanciati messaggi opinabili o meglio irriguardosi di tali disposizione di legge.

Il primo dubbio che vogliamo fugare, riguarda  il comma 537. Pochi giorni fa’ dei dirigenti illustri volevano farlo passare come riferito ai soli possessori di titolo di Massofisioterapista conseguito ante il  17-3-1999, sostenendo che solo a codesti è concessa la possibilità di iscrizione agli elenchi speciali. In realtà è un’affermazione inesatta o se preferite falsa, dettata dalle categorie avverse. Lo si può dimostrare banalmente leggendo il Dossier del Senato che istruisce la Legge stessa e che indica con chiarezza inopinabile chi sono i destinatari della sopracitata Norma e i determinati motivi, riportiamoli fedelmente; è riferita a chi ha:

  • –  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioniper sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previstidall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • –  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attivitàsanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
  • –  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n.42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori –quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

Bene, acclarato oltre ogni ragionevole dubbio che, la norma è destinata a tutti i masso fisioterapisti, (sopratutto diplomati dopo il 17-3-1999), che abbiano conseguito 36 mesi di attività negli ultimi 10 anni, anche non continuativi, prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018, andiamo avanti con le ulteriori delucidazioni.

In rete vengono fatti dei proclami che la formazione può continuare anche dopo l’entrata in vigore della seguente Legge. Bene, l’affermazione è esatta se ci riferiamo ad una formazione non SANITARIA, che non faccia riferimento all’articolo 1 della Legge n° 43 del 2006. Nei fatti, vediamo cosa asserisce l’articolo 1 della Legge 43 del 2006:

“”1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
Ministro della sanita’ 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita’ di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.””

Come potete notare la neo Legge finanziaria, all’articolo 1 comma 541, ha stabilito che: in relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Ok, fugato anche il secondo dubbio: non potranno essere  formati più operatori d’interesse sanitario ai sensi della Legge 43 del 2006!

I prossimi dubbi, dopo i Decreti Attuativi.

2 pensieri riguardo “La neo Legge 145/2018 che riguarda i Massofisioterapisti: i dettagli inopinabili.”

  1. ma chi non ha 36 mesi di lavoro (xchè si è diplomato dal 2017 ad oggi ),xchè non è stato considerato ….? il nostro è lo stesso diploma …

  2. Sono un Massofisioterapista, laureato in Scienze Motorie con diploma conseguito a Perugia nell’Ottobre 2015. Ho aperto la partita IVA a Marzo dell’anno successivo, in quel periodo e sino all’Agosto/2018 sono stato dipendente di una ONLUS dove svolgevo le mansioni relative al diploma conseguito, oggi ho uno studio di Massofisioterapia in proprio. Vorrei chiedere se posso iscrivermi negli elenchi speciali visto che i 3 anni di attivita’ li compio nel Marzo 2019.
    Vorrei solo dire che tutti i diplomati in Massofisioterapia pre, post e durante ( fino all’abrogazione dell’art. 1 della L. 403 ) abbiano avuto gli stessi insegnamenti naturalmente con docenti diversi, ma con le stesse materie e le stesse ore di frequenza ecc. ecc. , perchè fare queste discriminazioni e non avere gli stessi diritti?.
    In ogni caso penso che i primi nemici dei massofiioterapisti post 99 sono gli stessi massofioterapisti anche se partoriti dalla stessa MAMMA SCUOLA.

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