ADUNANZA PLENARIA conferma, le circolari interne possono essere impugnate! Aprite gli occhi, il 25 a bergamo convegno AIMFI spiegheremo.
Convegno AIMFI 25 novembre 2017: non mancare!
CAF, rimborso da parte delle assicuarazioni, ASL e problemi riguardo alle autorizzazioni, come ottenere i dovuti crediti ECM, il rapporto con i NAS, assicurazione responsabilitĆ civile, cosa cambia (o non cambiaā¦) se il ddl Lorenzin dovesse divenire Legge e tante altre cose.
Ecco come si difende il Ministero quando i MFT chiedono il riordino e chiaramente cosa possono fare, leggete tutto! La cosa incredibile ĆØ che la formazione ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa erariale.
…ecco come si difende il Ministero e la formazioneĀ ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa del Ministero: leggetele: MEMORIA-ministero-contro-cem. La causa in oggetto ĆØ questa:Ā Leggi sentenza.
Ora giudicate voi!
MASSIMA ATTENZIONE!! Massofisioterapisti, fate solo corsi dove vi rilasciano ECM!!
Il momento ĆØ delicato, quindi rivolgo un invito a tutti i massofisioterapisti, con questa mia opinione,Ā (almeno a quelli che si sentono una professione sanitaria e non un operatore d’interesse sanitario), di non aderire ai corsi di di formazione post base dove non vengono rilasciati crediti ECM, proposti, guarda caso… Indovinate da chi?
La goccia che ha fatto traboccare il vaso ĆØ arrivata, presto pubblicherĆ² come il Ministero della Salute si difende quando deve esprimersi sui massofisioterapisti (memorie difensive) in Tribunale, per non dimenticare che la formazione avvalla tale Tesi e codesta visione ci riduce a zero! E poi anche qualche altra perla dove si evince che il MFT ĆØ, orami, solo business. Nulla piĆ¹!! Riepilogando Facciamo solo corsi ECM, ne abbiamo il diritto!
AIMFI, 4 procedimenti in difesa dei MFT in corso, onoriamo con piacere questa associazione che in silenzio agisce a colpi di carta bollata… Ecco un piccolo resoconto.
- Settembre 2016 – Regione “omissis” Ā – Inserimento della nostra figura nelle strutture pubbliche e private convenzionate. In accordo con la segreteria dell’Assessorato SanitĆ regione “omissis”, abbiamo presentato la bozza della documentazione che ĆØ giĆ in fase di correzione. Restiamo in attesa che venga visionata e approvata. Dovrebbe concludersi entro la fine 2017.
- Ottobre 2016 – Camera dei Deputati disegno di legge n. 3868 – Emendamenti da aggiungere al famoso decreto cosƬ detto “Lorenzin”.
Il disegno di legge del Governo XVII Legislatura, giĆ approvato dal Senato in data 26 maggio 206 Atto s.1324, ĆØ stato rinviato alla Camera dei DeputatiĀ Atto 3868Ā ed assegnatoĀ alla XII Commissione (Affari sociali) per il suo esame. Aggiornamento settembre 2017:Ā Ultimo aggiornamento al 2 agosto 2017. Siamo in attesa della discussione della proposta di legge C.3319 della Deputata omissis. - Novembre 2016 – Procura della Repubblica di “omissis” – Il primo Esposto per la mancata detrazione per le fattureĀ 2015. L’Avvocato Penalista A.R. ci chiarisceĀ che questo era il piĆ¹ complesso e difficile essendo piĆ¹ uffici interessati. Ora,Ā l’iter burocratico prevede che non essendoci una persona fisica direttamente colpevole di eventuale mancanza o reato, le indagini siano molto piĆ¹ complesse ma la cosa positiva ĆØ che l’Esposto non ĆØ stato accantonato o rimandato anzi a quanto sembra dovremmo avere delucidazioni in merito entro la fine di ottobre o i primi di novembre. Aggiornamento a settembre 2017:Ā Il P.M. dott. P., titolare del procedimento scaturito dalla denuncia presentata nellāinteresse dellāassociazione.Ā Lo stesso, dopo aver approfondito la questione attraverso le indagini (del contenuto delle quali non poteva renderci edotti) ci ha comunicato (attraverso il nostro legale) la decisione di far passare il procedimento da mod. 45 (fatti non costituenti reato) a mod. 44 (registro dei fatti costituenti reato benchĆ© con autori ignoti).Ā Questa (ottima) notizia significa che lo stesso ĆØ convinto della sussistenza del reato di abuso dāufficio…
- Aprile 2017 – TAR Lazio – Ricorso contro la circolare dellāAgenzia delle Entrate. Come pubblicato all’udienza diĀ mercoledƬ 7 giugnoĀ non ĆØ stato considerato il danno enorme che si sta arrecando sia alla categoria che agli utenti. Al rinvio diĀ venerdƬ 14 luglioĀ si ĆØ costituita l’Agenzia delle Entrate, fino a quel momento latitante. IiĀ tutto ĆØ stato rinviato a febbraio 2018.
Queste tempistiche non sono dettate da noi, ciĆ² non vuol dire che rimaniamo fermi ad aspettare, anzi, abbiamo giĆ incrementato le richieste per un incontro chiarificatore al Ministero. - Luglio 2017 – Procura della Repubblica di omissisĀ – Denuncia per diffamazione al Fisioterapista Omiss che, con i suoi video e proclami pubblicati all’interno dei vari socials networks, qui l’Appello ai MediciĀ con 35– reazioni e 1– condivisioni del — giugno 2017 delle ore —-, diffamava la figura del Massaggiatore Massofisioterapista affermando che tutti siamo abusivi. La diffamazione ĆØ materia penale.
Dovremmo avere riscontri in ottobre, c’ĆØ una persona con nome e cognome che ha commesso una diffamazione, il quale si vanta di aver giĆ vinto delle cause, vedremo i risultati.
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Agosto 2017 – Procura della Repubblica di omissisĀ – Denuncia per calunnia ad un componente dello S……. e al suo Presidente. La vittima un nostro collega. Motivazioni: segnalato ai NAS i quali sono intervenuti controllando lo studio del collega, risultato:
regolarmente diplomato triennale, nulla da eccepire.
In pratica i Carabinieri sono stati scomodati inutilmente da una segnalazione, sono intervenuti per nulla. Pertanto, chi ha fatto la segnalazione errata ha detto il falso e ha calunniato il collega e tutta la categoria. -
Agosto 2017 – TAR Lombardia Sezione Terza – il giorno 8 agosto 2017 pubblica la Sentenza 01749 che conferma lāequivalenza: ātitolo di scuola paritaria statale per il corso di MFT legge 403/71ā.
AIMFI agisce solo con i mezzi di cui dispone.
…di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si procederĆ ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;
DGR-n-1031-del-18-9-2017 Leggilo tutto:Ā Regione-umbria-2017-DGR_N._1031_DEL_18_09_2017
….di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un
intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si
procederĆ ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore
massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;
Ora gli emendamenti sono definitivamente respinti!
Il Massofisioterapista ĆØ ufficialmente fuori dal DDL Lorenzin, nei fatti gli emendamenti che l’avrebbero dovuto, in qualche modo accogliere, sono stati definitivamente non ammessi, riportiamo il sunto:
21-9-17 Mario MARAZZITI, presidente e relatore, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Piccione 7.2, Miotto 10.1, Giuditta Pini 12.7 e CrimƬ 12.01.
Avverte altresƬ che nella seduta odierna si procederĆ , in primo luogo, alla votazione degli articoli aggiuntivi accantonati nella seduta di ieri: 4.02 Vezzali, 4.08 Cova, 4.06 Piccione, 4.03 Rondini e 4.07 Bergamini. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere ĆØ da considerarsi contrario, i presentatori di tali proposte emendative, precisando che allo stato non vi sono le condizioni per trovare un’idonea soluzione alle problematiche che interessano la figura professionale del massofisioterapista e ipotizzando la possibilitĆ di un eventuale approfondimento nel corso dell’esame in Assemblea.
Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.
Donata LENZI (PD) sottoscrive e ritira gli articoli aggiuntivi Cova 4.08 e Piccione 4.06.
Mario MARAZZITI, presidente e relatore, constata l’assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Rondini 4.03 e Bergamini 4.07: si intende che vi abbiano rinunciato.
“Ringraziamo” di cuore il sottosegretarioĀ Davide FARAONE… Sappiate infatti che il governo si ĆØ opposto…
Glie emendamenti accantonati, quindi non respinti, perche meritevoli di attenzione dalla 12esima commissione:
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. ā 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.ā
1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n.ā403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all’entrata in vigore della legge n.ā
42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.ā502 del 1992 ā e successive integrazioni e modificazioni ā di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo status di Ā«professione sanitariaĀ» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di Ā«operatore sanitarioĀ» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n.ā1265 e dell’articolo 99 del TULS con conseguente applicabilitĆ dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa ĆØ norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. VezzaliĀ Maria Valentina
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. ā 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971 n.ā403, e successivamente all’entrata in vigore della legge n.ā
42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.ā502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo statusdi Ā«professione sanitariaĀ» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di Ā«operatore sanitarioĀ» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n.ā1265. Questa ĆØ norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. CovaĀ Paolo,Ā MarianoĀ Elisa,Ā PatriarcaĀ Edoardo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista).
āā1. Nell’ambito degli operatori di interesse sanitario ĆØ individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista ĆØ l’operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attivitĆ in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell’ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1o febbraio 2006 n.ā43, ai fini dell’individuazione delle competenze del massofisioterapista.
2. Ć affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall’emanazione dell’accordo fra Stato, regioni e province autonome, l’inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l’inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.
3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n.ā403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. Ć garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L’equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n.ā403, sarĆ riconosciuta con decreto del Ministero della salute ai soli fini dell’esercizio professionale (subordinato o autonomo). PiccioneĀ Teresa
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
āā1. Dall’entrataāin vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n.ā403 Ā«Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechiĀ», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanitĆ Ā«Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazioneĀ», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n.ā118 Ā«Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n.ā5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civiliĀ», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n.ā1099 Ā«, tutela sanitaria delle attivitĆ sportiveĀ» limitatamente alla frase Ā«corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n.ā403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanitĆ di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione āDeterminazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportiviĀ».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge ĆØ altresƬ soppressa la figura del massaggiatore ā capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n.ā1334.
3. Iācorsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilitĆ di rinnovo o continuazione dei soli corsi giĆ regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Iātitoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attivitĆ attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attivitĆ e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n.ā43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.ā189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo ĆØ stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. RondiniĀ Marco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
āā1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n.ā403 Ā«Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechiĀ», decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanitĆ Ā«Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazioneĀ», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n.ā118 Ā«Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.ā5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civiliĀ», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n.ā1099 Ā«, tutela sanitaria delle attivitĆ sportiveĀ» limitatamente alla frase Ā«corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n.ā403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanitĆ di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione āDeterminazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportiviĀ».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge ĆØ altresƬ soppressa la figura del massaggiatore ā capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n.ā1334.
3. Iācorsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilitĆ di rinnovo o continuazione dei soli corsi giĆ regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Iātitoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attivitĆ attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attivitĆ e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006, n.ā43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.ā189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo ĆØ stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. BergaminiĀ Deborah,Ā GenoveseĀ Francantonio,Ā GalloĀ Riccardo,Ā RondiniĀ Marco
20-09-2017 TAR ROMA: equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista.
Nellāudienza del 17 maggio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso ĆØ fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dellāatto di diniego impugnato.
Invero ĆØ necessario evidenziare al riguardo che la normativa contenuta nellāart.4 della Legge n.264 del 1999, volta allāaccertamento della predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi universitari, non riguarda il caso di specie, bensƬ i neodiplomati della scuola secondaria superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Campania, IV, n.706 del 2017).
Va inoltre rilevato che nellāart.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione allāart.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999 e allāart.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999 – contenenti disciplina riguardante i diplomi sanitari e la formazione del personale sanitario -, ĆØ fissata lāequipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015).
LāAmministrazione dovrĆ pertanto considerare il diploma di massofisioterapista, in sede di iscrizione dellāinteressato al corso di laurea in fisioterapia.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.64/2017 indicato in epigrafe e per lāeffetto annulla lāatto impugnato.
Condanna lāAmministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in ā¬1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’AutoritĆ amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignitĆ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalitĆ nonchĆ© di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
CosƬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati: Leggi Tutto:Ā Tar Roma 20-9-2017
Perugia e piccoli particolari!
In dettaglio le delibera e che regola il triennio 2012-2014 nĀ°814. QUI VENIAMO INQUADRATI DALLA 403-71 — ovvero:
PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI
Ora vediamo la delibera Regione Umbria per il triennio seguenteĀ 2015-2017 dove in data 3-01/2016 si leggeva:
ā¢ Massaggiatore massofisioterapista Per quanto attiene il corso per massaggiatore-massofisioterapista, la Regione Umbria, sin dallāanno 1996, ha istituito corsi per il rilascio di tale qualifica, ai sensi della legge n. 403/1971, āNuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechiā, accreditando ed autorizzando lāIstituto Enrico Fermi di Perugia a svolgere tali corsi, di durata biennale e dal 2006 di durata triennale. Tale operatore interviene nei disagi della mobilitĆ di origine ortopedica o post-traumatica per il mantenimento delle attivitĆ funzionali e trova la sua naturale collocazione nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico. Esegue, su indicazione/prescrizione del medico, interventi e trattamenti massofisioterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale ed elettromedicali. Si evidenzia che, nel corso di questi anni, la categoria professionale dei fisioterapisti- AIFI- ha promosso ricorsi presso il TAR contro la Regione Umbria, per lāannullamento delle deliberazioni di pianificazione triennali della formazione in ambito sanitario, con le quali sono stati attivati corsi di massaggiatori massofisioterapisti (d.g.r. n. 909/2006, n. 1105/2009, n. 814/2012), per le quali il Tar ha emesso le sentenze n. 5/2010 e n. 557/2013. Entrambi le sentenze del TAR Umbria sono state appellate e, in data 26 marzo 2015, ĆØ stata fissata lāudienza del Consiglio di Stato in merito, per quanto attiene la qualificazione giuridica della figura del massofisioterapista, ossia se la stessa ĆØ da intendersi come āfigura sanitaria non riordinataā o āoperatore di interesse sanitarioā. Si rappresenta, altresƬ, che a seguito della Sentenza del TAR Umbra n. 557/2013 il Direttore alla Salute e coesione sociale, con nota del 28 marzo 2015 prot. n. 0044263, dopo aver illustrato il quadro incerto che si veniva delineando, richiedeva al Ministero della Salute un pronunciamento in merito. La nota non risulta a tuttāoggi essere stata riscontrata. Appare evidente che, indipendentemente dal pronunciamento del Consiglio di Stato, che riguarderĆ la qualificazione della figura, la pianificazione formativa regionale relativa allāattivazione dei corsi per massaggiatore massofisioterapista risponde alle esigenze della popolazione, in particolare degli anziani ed inoltre, dai dati occupazionali, risulta che circa lā80% del personale diplomato presso lāIstituto Fermi sta svolgendo la propria attivitĆ sia in regime libero professionale, che alle dipendenze di Strutture private di riabilitazione autorizzate dal SSR.
Ora vediamo la delibera regione Umbria sempre per il triennio 2015-2017 dove in data 2-9-17Ā dove oltre alla 403-71 viene inserita la L. 43, 2006: OPERATORE D’INTERESSE SANITARIO:
La domanda ĆØ: sui diplomi conseguiti nel triennio 2015-2017 ĆØ riportata la legge in calce; ovveroĀ (Legge n. 403/71 ā d.g.r. n. 1581/2005 – Legge n. 43/2006) leggi qui!
SEMPRE A TESTA ALTA e a tutela dei MFT!!
Buon Ferragosto a tutti Massofisioterapisti!
TAR Milano 8-8-2017 Leggete bene questa sentenza!
TOLLERANZA ZERO – Ora ĆØ giusto che chi sbaglia paghi! Via ai fatti!
Chiunque si permette di incolpare di abusivismo, con segnalazioni cartacee alle forze dell’ordine o altri enti, cioĆØ che il soggetto descritto sta commettendo il reato di abusivismo, pur ben sapendo che non si tratta di un abusivoĀ ma di un Masso-Fisioterapista ai sensi della legge 403/71 di formazione triennale, sarĆ supportato, attraverso uno studio legale (esperto in materia) con sede a Milano ma con la possibilitĆ di operare in tutta Italia, alla formulazione e al deposito presso la Procura competente, della denuncia del reato diĀ calunnia.
GiĆ depositate le prime denunce:
Se se credi di essere vittima contattaci: Clicca qui!
FINALMENTE, L’ADUNZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E’ LEGGE E LA STORIA SI CHIUDERA’!!
Ora tutto dipende dall’adunanza plenaria del Consiglio Di Stato! Nei fatti il 5/7/17, il Consiglio Di Stato (presumo perchĆ© si sia rotto le scatole) non ha voluto decidere nel merito ed ha inviato il casoĀ all’adunanza plenaria che
definirĆ una volta per tutte questo pasticcio! Ordinanza di oggi!Ā CDS-5-7-17-adunanza
Per ora nessun commento…
Ultimamente ci sono stati due fatti di spicco nel mondo dei massofisioterapisti, il primo ĆØ la nuova circolare dell’agenzia delle entrate (CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017Ā )Ā ed il secondo ĆØ il ricorso perso al TAR Lazio da un Comitato di massofisioterapisti denominato CEM (cem-tar-12-4-2017).
Per ora non pronunciamo commenti… Una dichiarazione la facciamo; stiamo lavorando incessantemente attraverso la diplomazia sempre e unicamente a tutela dei Massofisioterapisti. Appena ci saranno fatti concreti li comunicheremo.
Nuova sentenza: equipollenza a chi consegue il titolo di MFT in base al vecchio ordinamento (L. 403/71 e DM 105) ma la formazione fa orecchie da mercante…
Ma perchƩ?
Dalle citate norma di desume con chiarezza che āilĀ massoĀ fisioterapistaĀ svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio allāopera dei mediciā; CdS nĀ° 4788 del 2015.
Ma perchĆ© nei siti che rappresentano il percorso formativo ad oggi ciĆ² non ĆØ riportato? Non sono mie paranoie (mai stato paranoico), sono considerazioni che mi inducono a pensare, pensare e ripensare…
Nemmeno il DM 105 viene riportato nella sua interezza che vi propongo:
il massofisioterapista ĆØ in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista ĆØ praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalitĆ differenti a seconda della patologia e dellāetĆ dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite ĆØ in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private;Ā svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio allāopera dei mediciā (DM 105 del 07.03.1997) Grassetto aggiunto…
A pensar male si fa’ peccato, ma quasi sempre ci si azzecca! (G. Andreotti).
Di vampiri appollaiati sopra questa figura ĆØ la responsabilitĆ dei disagi attuali!
Ecco, gli MFT usano gli elettromedicali! A sentenziarlo ĆØ un’ordinanza del tribunale (sez. penale) del 23-11-2016
Il MFT usa gli elettromedicali dietro diagnosi e prescrizione medica. E questi sono fatti, a pronunciarsi ĆØ il tribunale (sez. penale)! Fatelo girare, clicca qui:Ā 1motivazioniĀ .