{"id":88,"date":"2016-04-09T23:17:42","date_gmt":"2016-04-09T23:17:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/?page_id=88"},"modified":"2022-06-17T11:41:05","modified_gmt":"2022-06-17T09:41:05","slug":"autonomia-professionale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/autonomia-professionale\/","title":{"rendered":"D.M. 09-08-2019. Massofisioterapista Professione Sanitaria!"},"content":{"rendered":"<p class=\"para-143\"><span class=\"font-184\">01-06-2022<\/span><\/p>\n<p><span class=\"\">Gentilissimi colleghi,\u00a0<\/span><span class=\"\">con la sentenza in commento (ed in allegato <a href=\"http:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/sentenza-1-1-22.pdf\">sentenza-1-1-22<\/a>\u00a0), il Consiglio di Stato &#8211; aderendo pienamente alla tesi sostenuta dai controricorrenti &#8211; ha confermato che l&#8217;articolo 1 della L. n. 145\/2018, pur abrogando l&#8217;articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l&#8217; a.s. 2012\/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">Questi ultimi hanno infatti mantenuto l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione sanitaria in virt\u00f9 dell&#8217;iscrizione all&#8217;elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42\/99 (introdotto dalla l. n. 145\/18).<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">L\u2019istituzione dell\u2019elenco speciale per i massofisioterapisti \u00e8 avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, cos\u00ec sanando le storture esistenti nel sistema delle professioni sanitarie.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">\u00c8 quanto si evince dalla sentenza in commento, la quale chiarisce la ratio a fondamento dell\u2019intervento legislativo di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento recato dalla L. 145\/2018: \u201cistituire gli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformit\u00e0 all\u2019originario titolo e garantire continuit\u00e0 operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non pi\u00f9 legittimati in base al solo diploma ad esercire un\u2019attivit\u00e0 avente in passato la dignit\u00e0 di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilit\u00e0 professionali garantite dal pregresso ordinamento\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">\u201c\u00c8, infatti, di tutta evidenza come tale regolarizzazione non potesse che essere volta al passato sanando situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di guisa che il possesso del requisito esperenziale si rivela un aspetto qualificante \u2013 e dunque da ritenersi consustanziale &#8211; nel progetto normativo\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">D\u2019altra parte, il Consiglio di Stato ha chiarito che a nulla rileva l&#8217;autonoma collocazione della disposizione sui massofisioterapisti all&#8217;interno di un articolo (l&#8217;articolo. 5 del d.m. 9.8.2019) diverso da quello dedicato alle altre professioni sanitarie: \u201ctanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non \u00e8 stata riordinata quale professione sanitaria, \u2026 Non pu\u00f2 per\u00f2 negarsi che nell&#8217;originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">In sostanza, viene riconosciuto che \u201cnella suddetta prospettiva di sanatoria, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalit\u00e0 acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell&#8217;elenco speciale di cui all&#8217;art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della relativa professione.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto \u2013 smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute &#8211; che non vi \u00e8 alcuna differenza tra gli elenchi di cui all&#8217;art. 1 e quello di cui all&#8217;art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un&#8217;attivit\u00e0 professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria. Secondo il Consiglio di Stato \u201c\u00e8 evidente l&#8217;intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare &#8211; in uno alle esigenze di continuit\u00e0 e di funzionalit\u00e0 dei servizi sanitari &#8211; le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attivit\u00e0 in coerenza con l&#8217;abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l&#8217;esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilit\u00e0 ordinariamente maturato all&#8217;esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico\u201d. E la stessa missione assolve l&#8217;istituzione per i massofisioterapisti dell&#8217;elenco speciale ad esaurimento di cui all&#8217;art. 5 vieppi\u00f9 reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le professioni sanitarie non riordinate, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli operatori di interesse sanitario. come gi\u00e0 affermato da questa sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell&#8217;ammettere l&#8217;iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l&#8217;attivit\u00e0 professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l&#8217;iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non pi\u00f9 tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non pi\u00f9 tardi dell&#8217;anno formativo 2012\/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come professione sanitaria non riordinata anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">D\u2019altra parte, inevitabilmente, i massofisioterapisti carenti dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell\u2019iscrizione nell\u2019elenco ad esaurimento non possono essere considerati esercenti professione sanitaria. E difatti, la natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145\/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell&#8217;elenco speciale a continuare a svolgere le attivit\u00e0 professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purch\u00e9 si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento, conservando cos\u00ec la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall&#8217;a.s. 2013\/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1\u00b0 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145\/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145\/18, per cui rientrano invece nell&#8217;ambito della categoria dei meri operatori di interesse sanitario, di cui al comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge n. 43\/2006.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che \u201cIn mancanza delle speciali condizioni previste dall&#8217;articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non \u00e8 suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari\u201d.<\/span><br class=\"\" \/><span class=\"\">In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019, riconoscendo agli stessi l&#8217;autonomia professionale e la dignit\u00e0 propria di professione sanitaria concretamente svolta.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>01-06-2022 Gentilissimi colleghi,\u00a0con la sentenza in commento (ed in allegato sentenza-1-1-22\u00a0), il Consiglio di Stato &#8211; aderendo pienamente alla tesi sostenuta dai controricorrenti &#8211; ha confermato che l&#8217;articolo 1 della L. n. 145\/2018, pur abrogando l&#8217;articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri &hellip; <a href=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/autonomia-professionale\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;D.M. 09-08-2019. 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