{"id":2856,"date":"2022-06-02T01:00:07","date_gmt":"2022-06-01T23:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/?p=2856"},"modified":"2022-06-02T01:07:38","modified_gmt":"2022-06-01T23:07:38","slug":"giustizie-e-fatta-dopo-10-anni-di-lotte-il-consiglio-di-stato-afferma-che","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/blog\/2022\/06\/02\/giustizie-e-fatta-dopo-10-anni-di-lotte-il-consiglio-di-stato-afferma-che\/","title":{"rendered":"Giustizia \u00e8 fatta! Dopo 10 anni di lotte il Consiglio di Stato afferma che&#8230;"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-2726 alignleft\" src=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massofisioterapisti-uniti.jpg\" alt=\"\" width=\"307\" height=\"182\" srcset=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massofisioterapisti-uniti.jpg 920w, https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massofisioterapisti-uniti-300x178.jpg 300w, https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Massofisioterapisti-uniti-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 307px) 85vw, 307px\" \/>Abbiamo il piacere di comunicarvi che il <strong>Consiglio di Stato<\/strong>, con la sentenza 4513 del 1\u00b0 giugno 2022, ha rigettato la tesi del Ministero della Salute, secondo cui l\u2019elenco di cui all\u2019art. 5 del D.M. del 9.8.2019 non sarebbe attuativo dell\u2019art. 1 della legge 145\/2018, in quanto avrebbe solo finalit\u00e0 \u201c<em>statistiche<\/em>\u201d, nonch\u00e9 gli appelli promossi dai massofisioterapisti privi del requisito dei 36 mesi di esperienza prima del 1\u00b0 gennaio 2019.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio di Stato\u00a0 -aderendo pienamente alla tesi \u00a0F.I.MFT.- \u00a0ha infatti confermato che \u00a0<strong>l\u2019art. 1 della L. n. 145\/2018<\/strong>, pur abrogando l\u2019articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, <strong><u>ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i <\/u><\/strong><strong><u>Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l\u2019a.s. 2012\/2013<\/u><\/strong>, che, avendo conseguito il <u>diploma entro il 2015,<\/u> hanno potuto maturare <u>36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018 <\/u>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Questi ultimi hanno infatti mantenuto <u>l\u2019<strong>abilitazione<\/strong><\/u><strong> all\u2019esercizio della professione sanitaria in virt\u00f9 dell\u2019i<u>scrizione all\u2019elenco speciale <\/u>ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019<\/strong>, approvato <strong>ai sensi dell&#8217;art. 4, <\/strong>comma 4 bis, <strong>della L. n. 42\/99<\/strong> (introdotto dalla l. n. 145\/18).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Il Consiglio di Stato ha chiarito che \u201c8.<em>8 \u2026 Non pu\u00f2, dunque, essere revocato in dubbio come il <strong>D.M. del 9.8.2019 tragga il suo DIRETTO FONDAMENTO dalle previsioni normative di rango primario compendiate NELLA LEGGE 145\/2018<\/strong>. \u00a08.9. N\u00e9 a diverse conclusioni pu\u00f2 condurre la circostanza, di per se stessa anodina, dell\u2019autonoma COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUI MASSIOFISIOTERAPISTI ALL\u2019INTERNO DI UN ARTICOLO, <strong>L\u2019ART. 5 DEL D.M. 9.8.2019, diverso da quello dedicato alle \u201caltre\u201d professioni sanitarie<\/strong>: tanto deriva dalla circostanza che <strong>la figura qui in rilievo non \u00e8 stata riordinata<\/strong> quale professione sanitaria, \u2026 non pu\u00f2 per\u00f2 negarsi che nell\u2019originario impianto regolatorio <strong><u>tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati<\/u><\/strong>, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un <strong>FONDAMENTO LOGICO E DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE<\/strong>. Resta, dunque, confermata <strong>L\u2019OMOGENEIT\u00c0<\/strong> DEGLI INTENDIMENTI CHE HANNO GOVERNATO LA SCELTA DEL LEGISLATORE: istituire gli <strong>ELENCHI speciali ad esaurimento<\/strong> <strong>DELLE PROFESSIONI SANITARIE<\/strong> per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante, ma una qualificata esperienza maturata in conformit\u00e0 all\u2019originario titolo e <strong><u>garantire continuit\u00e0 operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non pi\u00f9 legittimati in base al solo diploma ad esercire un\u2019attivit\u00e0 avente in passato la dignit\u00e0 di PROFESSIONE SANITARIA<\/u><\/strong>, ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilit\u00e0 professionali garantite dal pregresso ordinamento.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In altre parole i massofisioterapisti sono stati <strong>inseriti nel distinto elenco di cui all\u2019art. 5<\/strong> non certo perch\u00e9 \u2013 come erroneamente affermato dal Ministero della Salute &#8211; non avessero conservato la qualifica di professionisti sanitari, bens\u00ec <strong>unicamente perch\u00e9 la loro professione sanitaria non era stata riordinata. <\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Invero <em>\u201c8.5. \u2026 l\u2019approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come gi\u00e0 sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall\u2019ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la TRASMIGRAZIONE DALLA CATEGORIA GIURIDICA DI \u201c<strong>PROFESSIONISTA SANITARIO<\/strong>\u201d a quella di \u201coperatore di interesse sanitario\u201d. Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono ESCLUSIVAMENTE L\u2019ATTITUDINE DEL DIPLOMA in questione, CONSEGUITO AI SENSI DELLA L. N. 403\/71, A REGGERE, <strong>IN VIA ECCEZIONALE E AD ESAURIMENTO<\/strong>, L\u2019ESERCIZIO DI ATTIVIT\u00c0 GI\u00c0 RICADENTI NEL DISTINTO AMBITO DELLE <strong>PROFESSIONI SANITARIE <\/strong>\u2026 8.6. <strong><u>L\u2019EFFETTO INNOVATIVO<\/u><\/strong>che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e semprech\u00e9 sussistano le condizioni previste dall\u2019<strong><u>ART. 5 DEL D.M. DEL 9.8.2019<\/u><\/strong>, si risolve, dunque, NELL\u2019AMPLIAMENTO DELL\u2019ORDINARIA ATTITUDINE <strong>ABILITATIVA<\/strong> DEL DIPLOMA DI MASSOFISIOTERAPISTA, SICCOME IMPLEMENTATA, rispetto alle possibilit\u00e0 connesse allo status di operatore di interesse sanitario, NELLA SUA CAPACIT\u00c0 DI INTERCETTARE ANCORA, E IN VIA ECCEZIONALE, GLI <strong>SBOCCHI PROFESSIONALI<\/strong> GI\u00c0 GARANTITI NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO A TALE FIGURA PROFESSIONALE.<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In altre parole la <strong>L. n. 145\/2018 ha \u201c<em>sanato<\/em>\u201d la posizione dei massofisioterapisti iscritti ai corsi prima del 2006<\/strong>, quando il Ministero della Salute ha decretato che il massofisioterapista non \u00e8 pi\u00f9 \u201c<strong><em><u>professionista sanitario<\/u><\/em><\/strong>\u201d, <strong>mantenendo in via derogatoria tale qualifica a tutti i massofisioterapisti iscritti nell\u2019elenco speciale ad esaurimento, poi attuato dall\u2019art. 5 del DM.9.8.19<\/strong>, per sanare una situazione di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In estrema sintesi il Consiglio di Stato sottolinea che l\u2019art. 1 della l. n. 145\/2018 costituisce una <strong>legge \u201c<em>sanatoria<\/em><\/strong>\u201d, volta a \u201c<em>8.7 \u2026 regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la PROFESSIONALIT\u00c0 acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all\u2019esercizio di UN\u2019ATTIVIT\u00c0 <strong>PROFESSIONALE<\/strong> SVOLTA IN PIENA AUTONOMIA e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi AFFIDAMENTI SULLA AMPIEZZA ABILITANTE DEL TITOLO in argomento.\u201d <\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Ne discende che i <strong><u>massofisioterapisti iscritti nell\u2019elenco speciale di cui all\u2019art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI e l\u2019abilitazione all\u2019esercizio della relativa professione.<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto <\/strong>\u2013 smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute &#8211;<strong> che <u>non vi \u00e8 alcuna differenza tra gli elenchi di cui all\u2019art. 1 e quello di cui all\u2019art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019<\/u>, <\/strong>in quanto sono stati<strong> tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un\u2019attivit\u00e0 professionale <\/strong>in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni,<strong> di <u>continuare a svolgere la relativa professione sanitaria<\/u>. \u00a0Secondo il Consiglio di Stato \u201c<\/strong><em>8.2. E\u2019 evidente <\/em><strong><em>l\u2019intento<\/em><\/strong><em>, anzitutto, del legislatore di <\/em><strong><em>salvaguardare<\/em><\/strong><em> &#8211; in uno alle esigenze di continuit\u00e0 e di funzionalit\u00e0 dei servizi sanitari &#8211; le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle <\/em><strong><em>professioni sanitarie<\/em><\/strong><em>, avevano esercitato la propria attivit\u00e0 in coerenza con l\u2019abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l\u2019esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilit\u00e0 ordinariamente maturato all\u2019esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico. <\/em><strong><em>\u00a08.3. E LA <u>STESSA MISSIONE ASSOLVE L\u2019ISTITUZIONE PER I MASSOFISIOTERAPISTI DELL\u2019ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL\u2019ART. 5<\/u> <\/em><\/strong><em>vieppi\u00f9 reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le<\/em><strong><em> \u201cprofessioni sanitarie non riordinate\u201d, <\/em><\/strong><em>ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli \u201coperatori di interesse sanitario\u201d. Come gi\u00e0 affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell\u2019ammettere l\u2019iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l\u2019attivit\u00e0 professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l\u2019iscrizione<\/em><strong><em> solo a chi vanti un titolo conseguito non pi\u00f9 tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non pi\u00f9 tardi dell\u2019anno formativo 2012\/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come \u201cPROFESSIONE SANITARIA non riordinata\u201d anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute <\/em><\/strong><em>(cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618). 8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.\u201d <\/em><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><em>Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il <\/em><strong><em>D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all\u2019art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong>Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato quanto sostenuto dalla <b>F.I.MFT anche in merito al fatto che il <\/b><b>riconoscimento del<\/b><strong>la qualificata esperienza di 36 mesi<\/strong>, richiesta per l\u2019inserimenti nell\u2019elenco di cui all\u2019art. 5, costituisce una <strong>DIRETTA APPLICAZIONE DELLA \u201c<em>DIRETTIVA 2005\/36\/CE<\/em><\/strong><em> relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che \u201c\u00c8 assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un<u>&#8216;esperienza professionale di tre anni<\/u> sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo\u201d (art. 3 comma 3) e che lo Stato membro ospitante pu\u00f2 \u201cesigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se: a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o pi\u00f9 attivit\u00e0 professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell\u2019attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente\u201d (art. 14).\u201d <\/em>(cos\u00ec il punto 12.7 della sentenza).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In altri termini il Ministero della Salute non poteva non inserire negli elenchi ad esaurimento i massofisioterapisti in possesso del requisito di 36 mesi, non solo in quanto <strong><u>inserimento imposto dal legislatore con la L. n. 145\/2018,<\/u><\/strong> costituendo il \u201c<em><u>D.M. del 9.8.2019 lo sviluppo attuativo della previsione di cui all\u2019articolo 1 comma 537 della legge 145\/2018<\/u><\/em>\u201d (cos\u00ec il punto 8.8 della sentenza), ma anche perch\u00e9 era la <strong>stessa normativa eurounitaria a richiederlo<\/strong>, posto che<em> \u201c12.7. \u2026 il requisito esperienziale si rivela una <strong>forma di compensazione necessaria<\/strong>, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto, per uniformare, gi\u00e0 sul piano nazionale, gli standard minimi di professionalit\u00e0 esigibili da determinate figure professionali oltretutto nella stretta osservanza delle esigenze di tutela della salute pubblica, premessa questa indefettibile per <strong><u>garantire poi operativit\u00e0 al principio del mutuo riconoscimento dei titoli in ambito europeo <\/u><\/strong>in vista dell\u2019attuazione del principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri.\u201d<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>\u00a0<\/em>La natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella <strong>L. n. 145\/2018<\/strong>, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell\u2019elenco speciale a<em><u> \u201ccontinuare a svolgere le attivit\u00e0 professionali previste dal profilo della professione <strong>SANITARIA<\/strong> di riferimento<\/u> purch\u00e9 si <strong>iscrivano<\/strong> [\u2026] <strong>negli elenchi speciali<\/strong> <strong><u>ad esaurimento<\/u><\/strong><\/em>\u201d, conservando cos\u00ec la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i <strong><u>diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall\u2019a.s. 2013\/2014,<\/u> <\/strong>che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1\u00b0 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145\/18, v. art. 19), <u>non possono beneficiare della disciplina <strong>derogatoria<\/strong> introdotta dalla l. n. 145\/18,<\/u> per cui rientrano invece nell\u2019ambito della categoria dei meri \u201c<strong><em>operatori di interesse sanitario<\/em><\/strong>\u201d, di cui al comma 2 dell\u2019art. 1 della <strong>legge n. 43\/2006<\/strong>. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che \u201c<em>11<strong>. In mancanza<\/strong> delle speciali condizioni previste dall\u2019<strong><u>articolo 5 del D.M. del 9.8.2019<\/u><\/strong>, la cui valenza <strong><u>derogatoria<\/u><\/strong><u> ed eccezionale<\/u> non \u00e8 suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Tale diversa qualificazione secondo il Consiglio di Stato non pu\u00f2 essere tacciata di incostituzionalit\u00e0 in quanto \u201c<em>solo i massofisioterapisti gi\u00e0 da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un\u2019attivit\u00e0 con <strong>AUTONOMIA PROFESSIONALE E DIGNIT\u00c0 PROPRIA DI PROFESSIONE SANITARIA <\/strong>possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione gi\u00e0 acquisita\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Conclusivamente, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la <strong>qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto<\/strong><strong> 2019<\/strong>. Si tratta di una sentenza storica non solo perch\u00e9 ha <strong><u>fatto finalmente chiarezza sulla natura di professione sanitaria ad esaurimento della figura del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali,<\/u><\/strong> riconoscendo agli stessi l\u2019autonomia professionale e la dignit\u00e0 propria di professione sanitaria concretamente svolta, ma anche per le sue importanti <strong><u>conseguenze anche sotto il profilo assicurativo e formativo.<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0A quest\u2019ultimo riguardo la sentenza in esame avr\u00e0 infatti delle indubbie ricadute innanzitutto sul <strong>contenzioso gi\u00e0 promosso dalla<\/strong> <b>F.I.MFT. davanti al TAR Lazio, volto ottenere <\/b><strong>l\u2019ammissione alla formazione ECM.<\/strong> <strong>dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Come noto i crediti ECM. rivestono una particolare rilevanza soprattutto in seguito all\u2019emanazione dell\u2019<strong><u>art. 38 bis del DL. n. 152\/2021 <\/u><\/strong>(inserito in sede di conversione dall&#8217;articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233), con cui si \u00e8 sancito che \u00ab<strong><em>l\u2019efficacia delle polizze assicurative<\/em><\/strong><em> di cui all&#8217;articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, <strong>\u00e8 condizionata all&#8217;assolvimento<\/strong> in misura non inferiore al 70 per cento <strong>dell&#8217;obbligo formativo individuale dell&#8217;ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina<\/strong>.<\/em>\u00bb<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Riteniamo <\/strong>infatti<strong> che la sentenza del Consiglio di Stato consentir\u00e0 <\/strong>anche<strong> ai massofisioterapisti iscritti nell\u2019elenco speciale di cui all\u2019art. del DM. 9.8.2019 <\/strong>di partecipare al programma di formazione continua ECM. e quindi di<strong> continuare ad essere protetti dalle polizze per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e per la responsabilit\u00e0 civile verso prestatori d\u2019opera<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Non ci rimane pertanto che complimentarci con la Federazione Italiana Massofisioterapisti per l\u2019ottimo lavoro di squadra svolto e i brillanti risultati conseguiti.<\/p>\n<ul>\n<li><em>to Giovanni Rinaldi &#8211; -avv.to Nicola Zampieri &#8211;<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abbiamo il piacere di comunicarvi che il Consiglio di Stato, con la sentenza 4513 del 1\u00b0 giugno 2022, ha rigettato la tesi del Ministero della Salute, secondo cui l\u2019elenco di cui all\u2019art. 5 del D.M. del 9.8.2019 non sarebbe attuativo dell\u2019art. 1 della legge 145\/2018, in quanto avrebbe solo finalit\u00e0 \u201cstatistiche\u201d, nonch\u00e9 gli appelli promossi &hellip; <a href=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/blog\/2022\/06\/02\/giustizie-e-fatta-dopo-10-anni-di-lotte-il-consiglio-di-stato-afferma-che\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Giustizia \u00e8 fatta! 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