{"id":2864,"date":"2022-06-21T12:39:55","date_gmt":"2022-06-21T10:39:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/?p=2864"},"modified":"2022-06-27T11:59:31","modified_gmt":"2022-06-27T09:59:31","slug":"la-sentenza-del-cds-4513-del-1-6-22-non-lascia-spazio-ad-interpretazioni-spieghiamola-bene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/blog\/2022\/06\/21\/la-sentenza-del-cds-4513-del-1-6-22-non-lascia-spazio-ad-interpretazioni-spieghiamola-bene\/","title":{"rendered":"La sentenza DEL CdS 4513 del 1-6-22 non lascia spazio ad interpretazioni. Spieghiamola BENE!"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2867 alignleft\" src=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/interpretazione.jpeg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"410\" srcset=\"https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/interpretazione.jpeg 320w, https:\/\/www.massofisioterapista.org\/mft\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/interpretazione-234x300.jpeg 234w\" sizes=\"(max-width: 320px) 85vw, 320px\" \/>Qualcuno sembra non saper leggere e quel che \u00e8 paggio \u00e8 che si lascia andare a infondate interpretazioni di una sentenza del Conglio di Stato che ne racchiude ben 20 provenienti dal TAR Lazio per similitudine ed attinenza!<\/p>\n<p>Facciamo ordine, si, l&#8217;ordine \u00e8 necessario ai fini della corretta informazione.<\/p>\n<p>Quando il Consiglio di Stato scrive e si pronuncia su una lite, ricostruisce i fatti in UNA CRESCENTE CRONOLOGIA CONSEQUENZIALE DI FATTI CONCRETI. Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati alcuni Massofisioterapisti non in possesso dei requisiti per accedere all&#8217;elenco speciale c\\o gli ordini dei TSMR-PSTRP e quindi hanno impugnato il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA che appunto istituiva tale elenco speciale ad esaurimento.<\/p>\n<p>Sia il Ministero della Salute che gli ordini TSRM-PSTRP <strong>sono stati intimati dal giudice del TAR a chiamare per pubblici proclami ATTRAVERSO I LORO CANALI<\/strong> i controinteressati, cio\u00e8 quei Massofisioterapisti gi\u00e0 iscritti all&#8217;elenco speciale ad esaurimento, per il semplice motivo che poteva verificarsi un grave danno nei loro confronti se quei Massofisioterapisti non iscritti avessero avuto ragione in giudizio.<\/p>\n<p>Circa Settecento iscritti all&#8217;elenco speciale si costituiscono come CONTRORICORRENTI, cio\u00e8 contro quei Massofisioterapisti che volevano annullare il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA del 9-8-2019.<\/p>\n<p>Passando dal TAR LAZIO, <strong>che da ragione ai controricorrenti<\/strong>, si approda al giudizio finale del Consiglio di Stato di cui stiamo scrivendo.<\/p>\n<p>La cronologia del Consiglio di Stato \u00e8 stata minuziosa ma trattandosi appunto di cronologia per tale via v\u00e0 implementata e soprattutto applicata dalla pubblica amministrazione&#8230;<\/p>\n<p>La sentenza scorre &#8220;facilmente&#8221; fino al punto 8 dove il Consiglio di Stato deve affrontare una Norma di Legge che oggettivamente rettifica o se volete, porta al giudizio finale, tutti i punti precedenti: la Legge 145\/2018 art. 1 comma 537. \u00a0Cosa si legge dal punto 8 in poi, analizziamolo: <strong>(le aggiunte in colore rosso sono di Nostro pugno per aiutarvi nella comprensione, il grassetto \u00e8 aggiunto ma \u00e8 scritto nella sentenza). Andiamo:<\/strong><\/p>\n<blockquote>\n<p class=\"popolo\">8. \u00c8 all\u2019interno di tale contesto regolatorio che si innesta la previsione della gi\u00e0 citata legge di bilancio 2019 (id est L. 145\/2018) nella parte in cui ha previsto l\u2019istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che svolgano o abbiano svolto un\u2019attivit\u00e0 professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.<\/p>\n<p class=\"popolo\">8.1. E nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altres\u00ec, il D.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attivit\u00e0 professionali previste dal profilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempo disposto, con una disposizione <strong>autonoma contenuta nell\u2019art. 5<\/strong>, l\u2019istituzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell\u2019elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo \u00e8 stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. Ai fini dell\u2019iscrizione nell\u2019elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazione per\u00f2 che l&#8217;iscrizione in argomento non comporta di per s\u00e9 l&#8217;equipollenza o l&#8217;equivalenza ai titoli necessari per l&#8217;esercizio delle professioni di cui all&#8217;art. 1, comma 1.<\/p>\n<p class=\"popolo\">8.2. <strong>E\u2019 evidente<\/strong> l\u2019intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare &#8211; in uno alle esigenze di continuit\u00e0 e di funzionalit\u00e0 dei servizi sanitari &#8211; le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, <strong>avevano esercitato la propria attivit\u00e0 in coerenza con l\u2019abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l\u2019esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilit\u00e0 ordinariamente maturato all\u2019esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.<\/strong><\/p>\n<p class=\"popolo\">8.3. E la stessa missione assolve l\u2019istituzione per i massofisioterapisti dell\u2019elenco speciale ad esaurimento di cui all\u2019art. 5 vieppi\u00f9 reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le \u201cprofessioni sanitarie non riordinate\u201d, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli \u201coperatori di interesse sanitario\u201d. <span style=\"color: #ff0000;\">(<strong><span style=\"color: #ff0000;\">Per\u00f2,\u00a0<span style=\"caret-color: #ff0000;\">un per\u00f2<\/span>\u00a0grosso come una casa!)\u00a0<\/span><\/strong><\/span>Come gi\u00e0 affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell\u2019ammettere l\u2019iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l\u2019attivit\u00e0 professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l\u2019iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non pi\u00f9 tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non pi\u00f9 tardi dell\u2019anno formativo 2012\/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come \u201c<strong>professione sanitaria non riordinata<\/strong>\u201d anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618).<\/p>\n<p class=\"popolo\">8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.<\/p>\n<p class=\"popolo\">Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all\u2019art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018, oltrech\u00e9 nel solco delle coordinate normative gi\u00e0 tracciate dai processi di riforma sopra passati in rassegna.<\/p>\n<p class=\"popolo\">8.5. Giova qui, infatti, ribadire che l\u2019approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come gi\u00e0 sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall\u2019ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la trasmigrazione dalla categoria giuridica di \u201cprofessionista sanitario\u201d a quella di \u201coperatore di interesse sanitario\u201d.<\/p>\n<p class=\"popolo\">Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono esclusivamente l\u2019attitudine del diploma in questione <span style=\"color: #ff0000;\">(sarebbe chi possiede un diploma che gli ha permesso di iscriversi all&#8217; elenco speciale)<\/span>, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, <strong>a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l\u2019esercizio di attivit\u00e0 gi\u00e0 ricadenti nel distinto ambito delle<\/strong> <strong>professioni sanitarie<\/strong> <strong>e che, per\u00f2, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. <span style=\"color: #ff0000;\">(professione sanitaria non pi\u00f9 operatore di interesse sanitario)<\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"popolo\">8.6. L\u2019effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e semprech\u00e9 sussistano le condizioni previste dall\u2019art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell\u2019ampliamento dell\u2019ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista <span style=\"color: #ff0000;\">(parliamo di quello iscritto all&#8217;elenco speciale)<\/span> <strong>siccome implementata<\/strong>, <strong>rispetto alle possibilit\u00e0 connesse allo status di operatore di interesse sanitario<\/strong>, nella sua <strong>capacit\u00e0 di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali gi\u00e0 garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.<span style=\"color: #ff0000;\">(\u00c8 ovvio che il\u00a0<\/span><span style=\"color: #ff0000;\"><b>Massofisioterapista nel previgente ordinamento faceva fisioterapia come da DM 27\/07\/2000.)<\/b><\/span><\/strong><\/p>\n<p class=\"popolo\">8.7. Nella suddetta prospettiva di \u201csanatoria\u201d, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalit\u00e0 acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Per dovizia di particolari leggete con attenzione anche il punto 12.5 della Sentenza; FONDAMENTALE!<\/span><\/p>\n<p>12.5. N\u00e9 pu\u00f2 ritenersi integrata una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).\u00a0Sul punto, infatti, non pu\u00f2 che ribadirsi come il fluire del tempo ben possa costituire un elemento di diversificazione nella disciplina di situazioni giuridiche che sono solo apparentemente analoghe\u00a0vivendo esse nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento applicabile ratione temporis, naturalmente suscettivo di modifiche ed evoluzioni.\u00a0<strong>E ci\u00f2 vieppi\u00f9 a dirsi se il fluire del tempo non ha una valenza neutra ma si accompagna a una significativa differenziazione in punto di fatto, non irragionevolmente valorizzata dal legislatore: la\u00a0posizione di chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva maturato una certa anzianit\u00e0 lavorativa non pu\u00f2 essere infatti considerata eguale a quella di chi, alla stessa data, tale anzianit\u00e0 non aveva\u00a0invece raggiunto, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019elemento temporale, cui si riconnette un diverso vissuto esperenziale, funge infatti da differenziazione sostanziale tra le due categorie di massofisioterapisti appena descritte: solo chi possiede\u00a0l\u2019anzianit\u00e0 lavorativa prevista dalla legge pu\u00f2 dirsi parte di quel personale inevitabilmente pi\u00f9 qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettivit\u00e0. E, inoltre, sotto diverso\u00a0profilo, solo i massofisioterapisti gi\u00e0 da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un\u2019attivit\u00e0 con autonomia professionale e dignit\u00e0 propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento\u00a0qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione gi\u00e0 acquisita-<\/strong><\/p>\n<p>Deve escludersi, dunque, la violazione del principio di uguaglianza di cui all\u2019art. 3 Cost. e va anzi evidenziata la ragionevolezza del testo legislativo contestato, i cui contenuti appaiono in realt\u00e0 adeguati\u00a0e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore, che in questo caso \u00e8 stato quello di tutelare la salute pubblica, valore presidiato nell\u2019art. 32 della Cost., coniugandolo alla tutela di un affidamento\u00a0qualificato nei termini sopra prospettato.<\/p><\/blockquote>\n<p>BENE ORA ABBIAMO CHIARITO QUESTI &#8220;PICCOLI&#8221; DETTAGLI&#8230;<\/p>\n<p>ORA ATTENDIAMO CON SERAFICA PAZIENZA CHE IL MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>NORMA PRIMARIA<\/strong><\/span> (L. 145\/2018 ART.1 COMMA 537 E SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO D.M. 9-8-2019, SIA LEGITTIMAMENTE RIPORTATO NEL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA PAGINA DELLE <strong>PROFESSIONI SANITARIE<\/strong> E NON PI\u00d9 NELLA PAGINA DEGLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO E DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.<\/p>\n<p>ORA LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NON LASCIA DUBBI. LASCIAMO PURE CHE A QUALCHE FISIOTERAPISTA VENGA IL &#8220;MAL DI PANCIA&#8221;, PASSA IN UN ATTIMO, ALTRIMENTI, FORSE, A MIA PERSONALE OPINIONE, LA CORTE DEI CONTI, POTREBBE INGENERARE ALTRI TIPI DI MAL DI PANCIA; COLICHE&#8230;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qualcuno sembra non saper leggere e quel che \u00e8 paggio \u00e8 che si lascia andare a infondate interpretazioni di una sentenza del Conglio di Stato che ne racchiude ben 20 provenienti dal TAR Lazio per similitudine ed attinenza! Facciamo ordine, si, l&#8217;ordine \u00e8 necessario ai fini della corretta informazione. 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