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Da qui la nostra “salvezza”, da qui i Nostri guai.

Non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione – cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.11.1985 n. 567), con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).

Questo è il ritornello-ricorsivo di innumerevoli sentenze del Consiglio di Stato. Quindi, cari amici, o avete fatto il corso nel 1971 o lo state facendo nel 2016, la sostanza non cambia! Impressionante non è vero? Dal 71 al 2016 mai cambiato nulla! Il riordino sancirebbe la pace e tutti noi MFT, avremmo ciò che ci spetta! Sia CHIARO, IL RIORDINO DEVE PARTIRE DAL 1971, (non dal 99 come qualcuno auspica…) ALL’ULTIMO ISCRITTO CHE DEVE ULTIMARE IL CORSO. Poi però, bisogna “fermarsi”!

Nei fatti, ad oggi, il MFT viene formato con un corso professionale triennale, accessibile dopo la scuola dell’obbligo e “spesso” in Istituti privati al costo di circa 15.000 Euro (intero triennio), riconosciuti e autorizzati dagli enti preposti; “spesso” questi corsi sono solo a pagamento. Cosa può fare il MFT dopo questo corso? Ce lo dice sempre il Consiglio di Stato: “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”. In buona sostanza viene formata una figura che svolge fisioterapia dietro prescrizione medica. Da qui, l’inevitabile furia dei Fisioterapisti. Per diventare Fisioterapista bisogna essere diplomati, fare il test d’ingresso all’università, passarlo, fare i tre anni di università…

Siccome la figura del MFT triennale è equipollente al diploma universitario di fisioterapia, vedi (DM 2000 27 luglio) e il Consiglio di Stato CDS-1105-15, non fa’ distinzioni tra chi si è diplomato nel 1974 o nel 2016, come è giusto che sia, il conflitto con i fisioterapisti è inevitabile ed in continua evoluzione. Vogliamo che sia sempre così? Questo conflitto crea una marea di problemi ai MFT, ci gettano fango addosso in tutte le salse, ma questo lo sapete già.

Quello che occorre fare e farlo presto, a mio avviso, è emendare (modificare) la legge 403/71, sancire l’equipollenza come da DM 2000 27 luglio a tutti i MFT pregressi fino alla fine dei corsi ancora in essere. Il destino e le competenze che scaturiranno dalla modifica della 403/71, è da definire con tutte le sigle che ad oggi rappresentano i MFT; sicuramente non si potrà continuare a formare un operatore che svolge fisioterapia in ausilio all’opera dei medici… Certo, di concerto con lo Stato, si può sempre chiudere la facoltà Universitaria di fisioterapia e lasciare aperte la scuole professionali “spesso” private e a pagamento di Massofisioterapia… È una battuta.

Cosa voglio dire con questo articolo?

Chi è contro il riordino, è contro la maggioranza di MFT che vogliono lavorare nella più totale serenità. Che vogliono sancito, con un decreto, il loro stato come da DM 2000 27 luglio. Serenità che non arriverà finché taluni saranno autorizzati a formare operatori che, diciamocelo chiaro, svolgono fisioterapia, a rigor di legge ci mancherebbe, ma nel bel mezzo di vessazioni continue che penalizzano tutta la categoria, in una guerra perenne, costosa, di continui disagi e umiliazioni solo per i MFT.

Leggetevi l’ultima lettera, strampalata e priva di fondamento,  che i fisioterapisti hanno inoltrato, attraverso la loro associazione agli organi competenti: LetteraAIFI. Presto Avranno la Nostra degna risposta! Ma noi ci dobbiamo unire. Ci insulteranno in tutte le salse finché non avremo il Nostro decreto!

Chi ci guadagna a far restare le cose nel limbo? Questa è la domanda! La mia risposta? Non di sicuro i MFT!! 🙂

Questo articolo rappresenta un’opinione e come tale va considerato…

Massofisioterapista

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  • Disamina chiara e logica dell'attuale situazione che accompagna il MFT. Grazie Guido per il tuo contributo..il riordino è tanto indispensabile quanto imprescindibile per la nostra Figura e dev'essere perseguito con tutte le nostre forze come già si sta facendo. Penso che anche la formazione possa essere riordinata, con criteri ben precisi (ad esempio maturità obbligatoria per l'accesso..), se si decide di tenere un doppio canale formativo che abbia come finalità due figure, complementari e a tratti sovrapponibili per un verso, ma completamente diverse per altre peculiarità tipiche del percorso universitario, come accade in altre parti del mondo. La riabilitazione, il recupero al benessere psicofisico di un individuo in generale, non possono essere affidati ad un'unica figura professionale! Questo è (anche) il pensiero di molti Ortopedici illuminati, che credono nella sinergia delle professioni per il raggiungimento del medesimo obbiettivo: la salute del paziente. Riordinando le cose e stabilendo i giusti paletti professionali (competenze?), è possibile coesistere. Saluti Alessio

    • PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE non è solo una.. L'accesso con il diploma, da se prevederebbe un percorso triennale UNIVERSITARIO... Nulla da dire se allo stato va bene. Qui, invece, si formano operatori complementari, sovrapponibili, dopo la terza media e con tanto di sentenze che asseriscono l'equipollenza.
      PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE non è solo una..
      Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666
      (G.U. 03.12.1994, n. 283)
      Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741
      (G.U. 09.01.1995, n. 6)
      Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742
      (G.U. 09.01.1995, n. 6)
      Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743
      (G.U. 09.01.1995, n. 6)
      Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56
      (G.U. 14.03.1997, n. 61)
      Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182
      (G.U. 19.05.2001, n.115)
      Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136
      (G.U. 25.05.1997, n. 119)
      Educatore Professionale

  • Buona sera. Avrei un quesito da esporre : io sono in possesso di un titolo di massofisioterapista biennale ('96/'98) conseguito presso una struttura ospedaliera organizzata dalla regione Lombardia. Mi devo ritenere equipollente in relazione al CDS 1105-15 oppure equivalente in quanto corso biennale ? grazie

    • La 1105, richiama il DM 27 luglio 2000... Chiedi lumi all'associazione di categoria a cui sei iscritto. Grazie per il commento.

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