Annuncio Importante: Massosisioterapista.org diventa MFT.ORG

Gentili amici e colleghi,

Il dado è tratto! Massosisioterapista.org è pronta a cambiare veste e ufficializzare la sua posizione come associazione di riferimento per i massofisioterapisti italiani. Questa decisione non è frutto di improvvisazione. È una scelta dovuta alla necessità di rafforzare la chiarezza dell’informazione, la puntualità, sia giurisprudenziale che legislativa di tutto quello che è accaduto dal 2016 ad oggi e, soprattutto, di quello che accadrà.

L’associazione si chiamerà MFT.ORG!

Nei prossimi giorni illustreremo, come ultimo step, gli scopi del gruppo che si appresta a nascere.

Buon fine settimana a tutti.

Staff MFT.ORG

Votare la Lista “MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ” È FONDAMENTALE!

Mercoledì 12 Luglio Ore 21.00 – IMPORTANTE!
Pochi minuti per ascoltare di persona i candidati della lista #massofisioterapistinsanità e ricevere le ultime news sulle ormai prossime votazioni per le #elezionirappresentanti dei massofisioterapisti iscritti in E.S.E.
👉SCOPRI COME VOTARE – SEGUI LE NEWS – PARTECIPA ATTIVAMENTE

MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ

Gent.mo collega Massofisioterapista,
nonostante si sia sempre più delineato il riconoscimento del ruolo sanitario in ambito riabilitativo per tutti i Massofisioterapisti iscritti in ESE, il Ministero della Salute non ha ancora tradotto in concreto ciò che il Legislatore ed il consolidato orientamento giurisprudenziale hanno prodotto a nostro favore. Ora più che mai, occorre serrare le fila ed essere compatti ed uniti! Per questo ti invitiamo a partecipare, e a divulgare la notizia a qualunque altro collega tu conosca, al Webinar di giorno giovedì 6 luglio alle ore 21. Per iscriversi:
L’incontro vedrà la partecipazione dei nostri avvocati, gli stessi che hanno consentito di ottenere grandi e importanti conquiste per la categoria, che illustreranno le motivazioni ed il contenuto della prossima sfida a cui saremo tutti chiamati, rispondendo alle domande e fornendo tutti gli approfondimenti in merito al tema. Il numero max di partecipanti al primo Webinar sarà di 500 persone ma, pur registrando l’incontro, che sarà fruibile e visionabile anche nei giorni a seguire, ti invitiamo ad iscriverti per non perdere l’occasione di responsabilizzare la tua scelta ed il tuo impegno. Certi di fare cosa gradita ad ognuno di noi, siamo lieti di sentirti parte della grande Famiglia dei Massofisioterapisti.
Cordiali saluti

La tua professione sanitaria non ha una professione sanitaria di riferimento. Ossimoro? Si, usato per non applicare norme e sentenze.

Secondo alcuni “illustri” il masso-fisioterapista iscritto all’apposito elenco speciale non può essere considerato una professione sanitaria perché non ha una professione sanitaria di riferimento: sarà vero?

23-12-22 il CdS conferma, con proprio parere, che i massofisioterapisti (di cui l’art.5 D.M 9-8-19) svolgono in via eccezionale una PROFESSIONE SANITARIA.

Questo articolo riveste un particolare interesse per la Nostra categoria! Clicca sul titolo per accedere alla lettura.

Se ci teniamo alla permanenza nell’elenco speciale, domani colleghiamoci al Webinar alle 10:30, iscrivendovi come sotto decritto. Il Nostro futuro deve essere protetto oggi!

  Ve la faccio breve, Domani sabato alle 10:30 NON MANCATE AL WEBINAR, ISCRIVITI OGGI: https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467  Adesso leggiamo con attenzione!

Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo, che riporta testualmente Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

In sintesi estrema, se dal 2023 non matureremo il 70 % dei crediti, che a rigor di Legge devono provenire dal “circuito” ECM, nessuna assicurazione potrà assicarVi in merito alla Vostra professione, senza una polizza non è possibile iscriversi (o rinnovare l’iscrizione all’elenco speciale presso il TSRM) e siamo fuori!  NON ESSERCI È FOLLE (mia opinione). È necessario unirsi al ricorso ( https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202205718&nomeFile=202204048_05.html&subDir=Provvedimenti ) già avviato da Guido Gaspari, Giacomo Russo e Brigida Cusumano, potete inseriVi tutti! Domani sabato NON MANCATE AL WEBNIAR, ISCRIVITI OGGI tutto verrà spigato dai legali, segui il link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467  Federazione Italiana Massofisioterapisti

Prestate attenzione, è molto importante!

Come promesso ecco il link per la registrazione al webinar. Un caro saluto a tutti voi.

Federazione Italiana Massofisioterapisti

presenta :

🎙️ WEBINAR GRATUITO
Massofisioterapista :
Autonomia professionale e status…facciamo chiarezza.

Visualizzabile da :
PC, smartphone, tablet.

🗒️ Sabato 9/07/2022

⏰ 10.30-12.30

📧 LINK PER ISCRIZIONE :

https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467

La sentenza DEL CdS 4513 del 1-6-22 non lascia spazio ad interpretazioni. Spieghiamola BENE!

Qualcuno sembra non saper leggere e quel che è paggio è che si lascia andare a infondate interpretazioni di una sentenza del Conglio di Stato che ne racchiude ben 20 provenienti dal TAR Lazio per similitudine ed attinenza!

Facciamo ordine, si, l’ordine è necessario ai fini della corretta informazione.

Quando il Consiglio di Stato scrive e si pronuncia su una lite, ricostruisce i fatti in UNA CRESCENTE CRONOLOGIA CONSEQUENZIALE DI FATTI CONCRETI. Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati alcuni Massofisioterapisti non in possesso dei requisiti per accedere all’elenco speciale c\o gli ordini dei TSMR-PSTRP e quindi hanno impugnato il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA che appunto istituiva tale elenco speciale ad esaurimento.

Sia il Ministero della Salute che gli ordini TSRM-PSTRP sono stati intimati dal giudice del TAR a chiamare per pubblici proclami ATTRAVERSO I LORO CANALI i controinteressati, cioè quei Massofisioterapisti già iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, per il semplice motivo che poteva verificarsi un grave danno nei loro confronti se quei Massofisioterapisti non iscritti avessero avuto ragione in giudizio.

Circa Settecento iscritti all’elenco speciale si costituiscono come CONTRORICORRENTI, cioè contro quei Massofisioterapisti che volevano annullare il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA del 9-8-2019.

Passando dal TAR LAZIO, che da ragione ai controricorrenti, si approda al giudizio finale del Consiglio di Stato di cui stiamo scrivendo.

La cronologia del Consiglio di Stato è stata minuziosa ma trattandosi appunto di cronologia per tale via và implementata e soprattutto applicata dalla pubblica amministrazione…

La sentenza scorre “facilmente” fino al punto 8 dove il Consiglio di Stato deve affrontare una Norma di Legge che oggettivamente rettifica o se volete, porta al giudizio finale, tutti i punti precedenti: la Legge 145/2018 art. 1 comma 537.  Cosa si legge dal punto 8 in poi, analizziamolo: (le aggiunte in colore rosso sono di Nostro pugno per aiutarvi nella comprensione, il grassetto è aggiunto ma è scritto nella sentenza). Andiamo:

8. È all’interno di tale contesto regolatorio che si innesta la previsione della già citata legge di bilancio 2019 (id est L. 145/2018) nella parte in cui ha previsto l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.

8.1. E nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altresì, il D.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempo disposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazione però che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.

8.2. E’ evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

8.3. E la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori di interesse sanitario”. (Però, un però grosso come una casa!) Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618).

8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.

Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all’art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018, oltreché nel solco delle coordinate normative già tracciate dai processi di riforma sopra passati in rassegna.

8.5. Giova qui, infatti, ribadire che l’approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come già sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall’ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la trasmigrazione dalla categoria giuridica di “professionista sanitario” a quella di “operatore di interesse sanitario”.

Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione (sarebbe chi possiede un diploma che gli ha permesso di iscriversi all’ elenco speciale), conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. (professione sanitaria non più operatore di interesse sanitario)

8.6. L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista (parliamo di quello iscritto all’elenco speciale) siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.(È ovvio che il Massofisioterapista nel previgente ordinamento faceva fisioterapia come da DM 27/07/2000.)

8.7. Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento.

Per dovizia di particolari leggete con attenzione anche il punto 12.5 della Sentenza; FONDAMENTALE!

12.5. Né può ritenersi integrata una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Sul punto, infatti, non può che ribadirsi come il fluire del tempo ben possa costituire un elemento di diversificazione nella disciplina di situazioni giuridiche che sono solo apparentemente analoghe vivendo esse nell’ambito dell’ordinamento applicabile ratione temporis, naturalmente suscettivo di modifiche ed evoluzioni. E ciò vieppiù a dirsi se il fluire del tempo non ha una valenza neutra ma si accompagna a una significativa differenziazione in punto di fatto, non irragionevolmente valorizzata dal legislatore: la posizione di chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva maturato una certa anzianità lavorativa non può essere infatti considerata eguale a quella di chi, alla stessa data, tale anzianità non aveva invece raggiunto, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio.

L’elemento temporale, cui si riconnette un diverso vissuto esperenziale, funge infatti da differenziazione sostanziale tra le due categorie di massofisioterapisti appena descritte: solo chi possiede l’anzianità lavorativa prevista dalla legge può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita-

Deve escludersi, dunque, la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e va anzi evidenziata la ragionevolezza del testo legislativo contestato, i cui contenuti appaiono in realtà adeguati e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore, che in questo caso è stato quello di tutelare la salute pubblica, valore presidiato nell’art. 32 della Cost., coniugandolo alla tutela di un affidamento qualificato nei termini sopra prospettato.

BENE ORA ABBIAMO CHIARITO QUESTI “PICCOLI” DETTAGLI…

ORA ATTENDIAMO CON SERAFICA PAZIENZA CHE IL MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA NORMA PRIMARIA (L. 145/2018 ART.1 COMMA 537 E SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO D.M. 9-8-2019, SIA LEGITTIMAMENTE RIPORTATO NEL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA PAGINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E NON PIÙ NELLA PAGINA DEGLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO E DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

ORA LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NON LASCIA DUBBI. LASCIAMO PURE CHE A QUALCHE FISIOTERAPISTA VENGA IL “MAL DI PANCIA”, PASSA IN UN ATTIMO, ALTRIMENTI, FORSE, A MIA PERSONALE OPINIONE, LA CORTE DEI CONTI, POTREBBE INGENERARE ALTRI TIPI DI MAL DI PANCIA; COLICHE…

 

 

Giustizia è fatta! Dopo 10 anni di lotte il Consiglio di Stato afferma che…

Abbiamo il piacere di comunicarvi che il Consiglio di Stato, con la sentenza 4513 del 1° giugno 2022, ha rigettato la tesi del Ministero della Salute, secondo cui l’elenco di cui all’art. 5 del D.M. del 9.8.2019 non sarebbe attuativo dell’art. 1 della legge 145/2018, in quanto avrebbe solo finalità “statistiche”, nonché gli appelli promossi dai massofisioterapisti privi del requisito dei 36 mesi di esperienza prima del 1° gennaio 2019.

Il Consiglio di Stato  -aderendo pienamente alla tesi  F.I.MFT.-  ha infatti confermato che  l’art. 1 della L. n. 145/2018, pur abrogando l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018 .

Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “8.8 … Non può, dunque, essere revocato in dubbio come il D.M. del 9.8.2019 tragga il suo DIRETTO FONDAMENTO dalle previsioni normative di rango primario compendiate NELLA LEGGE 145/2018.  8.9. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza, di per se stessa anodina, dell’autonoma COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUI MASSIOFISIOTERAPISTI ALL’INTERNO DI UN ARTICOLO, L’ART. 5 DEL D.M. 9.8.2019, diverso da quello dedicato alle “altre” professioni sanitarie: tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un FONDAMENTO LOGICO E DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE. Resta, dunque, confermata L’OMOGENEITÀ DEGLI INTENDIMENTI CHE HANNO GOVERNATO LA SCELTA DEL LEGISLATORE: istituire gli ELENCHI speciali ad esaurimento DELLE PROFESSIONI SANITARIE per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante, ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di PROFESSIONE SANITARIA, ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento.”

In altre parole i massofisioterapisti sono stati inseriti nel distinto elenco di cui all’art. 5 non certo perché – come erroneamente affermato dal Ministero della Salute – non avessero conservato la qualifica di professionisti sanitari, bensì unicamente perché la loro professione sanitaria non era stata riordinata.

Invero “8.5. … l’approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come già sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall’ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la TRASMIGRAZIONE DALLA CATEGORIA GIURIDICA DI “PROFESSIONISTA SANITARIO” a quella di “operatore di interesse sanitario”. Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono ESCLUSIVAMENTE L’ATTITUDINE DEL DIPLOMA in questione, CONSEGUITO AI SENSI DELLA L. N. 403/71, A REGGERE, IN VIA ECCEZIONALE E AD ESAURIMENTO, L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ GIÀ RICADENTI NEL DISTINTO AMBITO DELLE PROFESSIONI SANITARIE … 8.6. L’EFFETTO INNOVATIVOche si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’ART. 5 DEL D.M. DEL 9.8.2019, si risolve, dunque, NELL’AMPLIAMENTO DELL’ORDINARIA ATTITUDINE ABILITATIVA DEL DIPLOMA DI MASSOFISIOTERAPISTA, SICCOME IMPLEMENTATA, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, NELLA SUA CAPACITÀ DI INTERCETTARE ANCORA, E IN VIA ECCEZIONALE, GLI SBOCCHI PROFESSIONALI GIÀ GARANTITI NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO A TALE FIGURA PROFESSIONALE.

In altre parole la L. n. 145/2018 ha “sanato” la posizione dei massofisioterapisti iscritti ai corsi prima del 2006, quando il Ministero della Salute ha decretato che il massofisioterapista non è più “professionista sanitario”, mantenendo in via derogatoria tale qualifica a tutti i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, poi attuato dall’art. 5 del DM.9.8.19, per sanare una situazione di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

In estrema sintesi il Consiglio di Stato sottolinea che l’art. 1 della l. n. 145/2018 costituisce una legge “sanatoria”, volta a “8.7 … regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la PROFESSIONALITÀ acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN PIENA AUTONOMIA e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi AFFIDAMENTI SULLA AMPIEZZA ABILITANTE DEL TITOLO in argomento.”

 Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.

Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria.  Secondo il Consiglio di Stato “8.2. E’ evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.  8.3. E LA STESSA MISSIONE ASSOLVE L’ISTITUZIONE PER I MASSOFISIOTERAPISTI DELL’ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori di interesse sanitario”. Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “PROFESSIONE SANITARIA non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618). 8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.”  Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all’art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018”.

 Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato quanto sostenuto dalla F.I.MFT anche in merito al fatto che il riconoscimento della qualificata esperienza di 36 mesi, richiesta per l’inserimenti nell’elenco di cui all’art. 5, costituisce una DIRETTA APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che “È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un‘esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo” (art. 3 comma 3) e che lo Stato membro ospitante può “esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se: a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente” (art. 14).” (così il punto 12.7 della sentenza).

In altri termini il Ministero della Salute non poteva non inserire negli elenchi ad esaurimento i massofisioterapisti in possesso del requisito di 36 mesi, non solo in quanto inserimento imposto dal legislatore con la L. n. 145/2018, costituendo il “D.M. del 9.8.2019 lo sviluppo attuativo della previsione di cui all’articolo 1 comma 537 della legge 145/2018” (così il punto 8.8 della sentenza), ma anche perché era la stessa normativa eurounitaria a richiederlo, posto che “12.7. … il requisito esperienziale si rivela una forma di compensazione necessaria, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto, per uniformare, già sul piano nazionale, gli standard minimi di professionalità esigibili da determinate figure professionali oltretutto nella stretta osservanza delle esigenze di tutela della salute pubblica, premessa questa indefettibile per garantire poi operatività al principio del mutuo riconoscimento dei titoli in ambito europeo in vista dell’attuazione del principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri.”

 La natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento”, conservando così la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, per cui rientrano invece nell’ambito della categoria dei meri “operatori di interesse sanitario”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che “11. In mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non è suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari”.

Tale diversa qualificazione secondo il Consiglio di Stato non può essere tacciata di incostituzionalità in quanto “solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con AUTONOMIA PROFESSIONALE E DIGNITÀ PROPRIA DI PROFESSIONE SANITARIA possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita”.

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019. Si tratta di una sentenza storica non solo perché ha fatto finalmente chiarezza sulla natura di professione sanitaria ad esaurimento della figura del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali, riconoscendo agli stessi l’autonomia professionale e la dignità propria di professione sanitaria concretamente svolta, ma anche per le sue importanti conseguenze anche sotto il profilo assicurativo e formativo.

 A quest’ultimo riguardo la sentenza in esame avrà infatti delle indubbie ricadute innanzitutto sul contenzioso già promosso dalla F.I.MFT. davanti al TAR Lazio, volto ottenere l’ammissione alla formazione ECM. dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali.

Come noto i crediti ECM. rivestono una particolare rilevanza soprattutto in seguito all’emanazione dell’art. 38 bis del DL. n. 152/2021 (inserito in sede di conversione dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233), con cui si è sancito che «l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.»

Riteniamo infatti che la sentenza del Consiglio di Stato consentirà anche ai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. del DM. 9.8.2019 di partecipare al programma di formazione continua ECM. e quindi di continuare ad essere protetti dalle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.

Non ci rimane pertanto che complimentarci con la Federazione Italiana Massofisioterapisti per l’ottimo lavoro di squadra svolto e i brillanti risultati conseguiti.

  • to Giovanni Rinaldi – -avv.to Nicola Zampieri –

Una sentenza importante che spiega bene il legittimo affidamento, per chi si è diplomato prima del novembre 2018 nei confronti dell’equipollenza!

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Così non si può più andare avanti! ORA BASTA!

TRATTO DAL SITO DEL TSRM PSTRP

Elenchi speciali ad esaurimento

A seguito dell’emanazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, comma 9, lettera c) il quale stabilisce che i collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e ai sensi del D.M. 9 Agosto 2019, del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:

  • elenco speciale Educatori professionali;
  • elenco speciale Fisioterapisti;
  • elenco speciale Logopedisti;
  • elenco speciale Ortottisti e assistenti di oftalmologia;
  • elenco speciale Podologi;
  • elenco speciale Tecnici della riabilitazione psichiatrica;
  • elenco speciale Terapisti occupazionale;
  • elenco speciale Tecnici audiometrista;
  • elenco speciale Tecnici audioprotesista;
  • elenco speciale Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
  • elenco speciale Tecnici  di neurofisiopatologia;
  • elenco speciale Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusionecardiovascolare;
  • elenco speciale Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • elenco speciale Tecnici della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • elenco speciale Tecnici ortopedici;
  • elenco speciale Dietisti;
  • elenco speciale Igienisti dentali;
  • elenco speciale Massofisioterapisti.

Normativa di riferimento: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP, testo integrale del decreto reperibile a questo link.

Elenco speciale Massofisioterapisti

Operatore di interesse sanitario

Normativa di riferimento: Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall’art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Ecco come si difenderanno nella udienza del 17/03/22 al Consiglio di Stato i fautori che continuano a sostenere MFT= operatore di interesse sanitario.

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Oggi, 19/12/2021 La consolidata giurisprudenza afferma:

Il massofisioterapista iscritto all’elenco speciale presso il TSRM-PSTRP è un PROFESSIONISTA SANITARIOnon un operatore di interesse sanitario.

Roma TAR del n° 6628/21 del 4-6-21, insieme ad altre 19 pronunce: “6.2.4. In questa stessa direzione, l’intervento del legislatore finanziario del 2018 trova la propria giustificazione nella costante inerzia delle regioni nel dare un certo assetto disciplinare a tali figure. Anche a seguito del predetto fallimento del tentativo di accordo multilivello il legislatore statale è dunque intervenuto, in funzione suppletiva e sanante, per evitare eccessive negative ricadute sul piano sociale e lavorativo di soggetti che avevano nel frattempo comunque proseguito, in buona fede, la propria attività. Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa) sebbene come detto nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale.”

PS. 19 Provvedimenti mai sospesi dal CdS come qualche dirigente in malafede va narrando in giro!!!

Consiglio di Stato 6618/20121 del 16/11/2021 afferma che:

“3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 L. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”).

 

Il Massofisioterapista gode dello status di PROFESSIONE SANITARIA. 20 pronunce del Tar Lazio lo affermano definitivamente!

Quello che abbiamo da sempre sostenuto si è verificato con una marcata esattezza. In sintesi il TAR del Lazio in 20 distinte pronunce ha affermato che tutti i massofisioterapisti che possono godere della L.145/2018 art. 1 comma 537 sono di fatto una Professione Sanitaria!

Non sono necessari ulteriori commenti, a voi la lettura di una delle sentenze: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201913991&nomeFile=202106628_01.html&subDir=Provvedimenti

Grazie agli avvocati Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.

Grazie alla Federazione Italiana Massofisioterapisti www.fimft.it

Il Massofisioterapista (iscritto al TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Il Massofisioterapista (iscritto all’elenco speciale massofisioterapisti, degli Ordini TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Ad affermalo è il TAR Umbria nella sentenza del 8-2-2021. Leggi tutta la sentenza: TAR-UMBRIA-8-2-2021

Estratto dalla sentenza:

DIRITTO

1. È materia del contendere la permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massiofisoterapista, di cui l’Istituto odierno ricorrente ne contesta l’intervenuta abrogazione da parte dell’art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.), a tenore del quale “La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.

2. Deve in via preliminare essere disposta l’estromissione del Ministero della Salute dal presente giudizio, non risultando impugnati atti e/o provvedimenti imputabili a detto dicastero.

3. Sempre in via preliminare, deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere in ordine all’ottavo motivo di cui al secondo atto di motivi aggiunti con cui si lamenta che nel facsimile degli attestati di qualifica di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo allegati alla delibera gravata è stata erroneamente prevista la sottoscrizione di un rappresentante del Ministero della Salute, atteso che con DGR 251/2020, impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti, sono stati approvati i nuovi modelli di attestato ed è stata eliminata la previsione della sottoscrizione da parte del rappresentante ministeriale, qualificata come mero refuso.

4. Venendo al merito della controversia, deve osservarsi che il comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio ha previsto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 (“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” n.d.r.) è abrogato”.

5. Dal tenore di tale disposizione appare indubitabile che il legislatore abbia inteso rimuovere definitivamente dall’ordinamento la figura del massiofisioterapista. Se ne trova del resto conferma nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, ove si legge che: “( … ) Infine, con il comma 6 viene prevista l’abrogazione dell’ art. 1 della legge n. 403 del 1971 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”. Al riguardo occorre precisare che la predetta legge riguardava originariamente i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone non vedenti. Successivamente, a seguito di una pronuncia giurisprudenziale nel 2001, i relativi corsi di formazione sono stati estesi anche a persone vedenti.

A seguito del processo di riforma delle professioni sanitarie, tale figura, formata con corsi regionali di durata biennale o triennale, non è stata riordinata. Ciò ha determinato moti problemi, in quanto coloro che si sono formati successivamente al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), non hanno potuto beneficiare della equipollenza ed equivalenza al titolo di fisioterapista.

Come sopra rappresentato le disposizioni contenute nell’emendamento in esame garantiscono anche a costoro la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell’Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti. Tuttavia, al fine di porre fine in via definitiva alle problematiche connesse all’indeterminatezza de quadro giuridico normativo relativo a tale figura professionale, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale che lo ha definito operatore di interesse sanitario, si prevede la soppressione di tale figura con l’abrogazione della norma che la disciplina”,

6. Considerazioni analoghe si trovano nel “dossier 27 dicembre 2018 — legge di bilancio 2019”, ove si legge che “(…) proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che qui si vuole riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403/1971”.

7. Quanto sopra rilevato, sconfessa in radice la tesi di parte ricorrente secondo cui la figura del massofisioterapista, quale operatore d’interesse sanitario, o quanto meno quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, sia da considerare tuttora prevista dall’ordinamento alla luce dell’attuale vigenza di numerose norme di legge relative alla figura in esame, trattandosi a ben vedere delle residue disposizioni normative della legge n. 40/1971, applicabili ai massaggiatori massofisioterapisti ciechi, formati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa dell’intera figura.

8. La previsione contenuta nella DGR n. 251/2020 e prima ancora nella DGR n. 1265/2019 (entrambe impugnate per motivi aggiunti), secondo cui la Regione provvederà a nominare il proprio componente nelle commissione d’esame solo per i corsi di massiofisioterapisti iniziati fino al 31/1272018, costituisce quindi la conseguenza inevitabile del fatto che, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018), dal 1/1/2019 non possono più essere iniziati corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, fatta comunque salva la possibilità di continuare anche nei due anni successivi i corsi triennali iniziati prima del 2019. 9. Appaiono peraltro irrilevanti gli argomenti a sostegno della permanenza della figura del massofisioterapista, desumibili dalle ordinanze dell’intestato Tribunale nn. 24 e 25 del 2019, atteso che le ordinanze de quibus fanno appunto riferimento ai corsi iniziati prima del 31/12/2018.

10. Parimenti irrilevante, è l’asserita qualificazione del massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario” di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, non potendo comunque la Regione di autorizzare corsi abilitanti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 403/1971, come preteso da parte ricorrente.

11. Quanto al legittimo affidamento dell’Istituto ricorrente e degli studenti in merito alla legittimità dei corsi iniziati dopo il 31/12/2018 ed alla pretesa illegittimità della DGR n. 251/2020 con cui si sarebbe proceduto alla revoca di detti corsi, deve rilevarsi che la Regione non ha potuto far altro che prendere atto della intervenuta abrogazione della figura in esame, invitando l’Istituto di formazione “ad informare coloro che stanno partecipando ai corsi per massaggiatore massofisioterapista della problematica in atto” (cfr. nota regionale in data 25/1/2019, prot. n. 15736).

12. Deve infine essere respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale della disposta abrogazione dell’art. 1 della legge n. 403/1971, per violazione dell’art. 32 Cost. (stante la sussistenza di “specifiche esigenze assistenziali non fungibili con altre figure professionali”), degli artt. 4, 35 e 41 Cost. (in ragione delle “ricadute in termini di perdita occupazionale” e per compromissione dell’iniziativa economica dell’Istituto ricorrente) e degli artt. 81 e 38 della Cost. (per violazione dell’equilibrio di bilancio e dei principi previdenziali), non risultando in alcun modo specificata l’asserita infungibilità delle funzioni assistenziali rispetto alle restanti figure professionali sanitarie e non incidendo l’abrogazione della figura in esame sui massofisioterapisti già in attività e sulla libertà di iniziativa economica privata restando in capo agli organismi formativi la valutazione circa “…l’opportunità di attivare corsi di formazione per massaggiatore massiofisioterapista dopo il 1° gennaio 2019, fermo restando che per gli stessi la Regione Umbria non provvederà alla designazione del componente di propria spettanza in seno alla commissione di esame finale, né al rilascio dell’apposito attestato di formazione…” (cfr., DGR n. 251/2020).

13. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Salute e declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente sentenza).

14. Le spese del giudizio seguono come da regola la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti estromette dal giudizio il Ministero della Salute e respinge il ricorso introduttivo e i tre atti di motivi aggiunti ad eccezione del dell’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, con riferimento al quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle altre parti in causa (Regione Umbria, Ministero della Salute, Associazione Italiana Fisioterapisti e Federazione Nazionale Ordini Tecnici Sanitari Rx Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione), oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

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