Massofisioterapista iscritto all’ESE può legittimamente “svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati

Nota ufficiale per la gestione delle eventuali “Contestazioni nell’Esercizio dell’Attività di Massofisioterapista iscritto in ESE”

Gentili Massofisioterapisti/e, nella speranza che abbiate gradito la nota ufficiale che avete da poco ricevuto, desideriamo ribadire che, in materia di contestazioni relative all’esercizio dell’attività di Massofisioterapista, l’unico Soggetto Ufficiale, Sussidiario dello Stato, competente per legge è la FNO TSRM e PSTRP. Questo ente è stato istituito dal Legislatore come punto di riferimento normativo e amministrativo per garantire il rispetto delle disposizioni legislative e la tutela della nostra professione.

Negli ultimi mesi, come SRIN (Soggetti di rappresentanza interna nazionale), abbiamo lavorato incessantemente col Comitato centrale della FNO per chiarire ogni dubbio e offrire certezze ai professionisti della categoria dei Massofisioterapisti. Tale impegno è stato guidato dalla volontà di salvaguardare la dignità e la correttezza nell’esercizio della professione, fornendo supporto e risposte adeguate alle questioni emerse.
Ribadiamo, pertanto, che qualsiasi contestazione o problematica legata all’attività professionale, deve fare riferimento alla Nota Ufficiale, che rappresenta lo strumento normativo e interpretativo per affrontare situazioni di incertezza o controversia.

Fermo restando, interverremo prontamente in tutte quelle situazioni di criticità che dovessero emergere, per tutelare la professionalità e i diritti dei Massofisioterapisti. Siamo e continueremo ad essere al fianco della categoria, lavorando per garantire un esercizio professionale conforme alle normative vigenti e in piena sicurezza.

SRIN

 

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Sintesi:

a) il Massofisioterapista iscritto all’ESE può legittimamente “svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati”;

b)  nulla osta a che un Massofisioterapista iscritto all’ESE eserciti le proprie attività in un proprio studio professionale;

c)  nulla osta a che un Massofisioterapista iscritto all’ESE, utilizzi i predetti dispositivi medici, sia in ambito pubblico che privato, in coerenza con il suo fine tipico, allorquando sia in possesso di adeguata formazione nell’applicazione di tali tecnologie e ne conosca, anche in virtù del comprovato aggiornamento, le controindicazioni ed il suo utilizzo in sicurezza.

Cordiali saluti.

 

Alla lente della FIMFT i MASSOFISIOTERAPISTI SONO PROFESSIONISTI SANITARI. Ecco il perché.

La F.I.MFT ( www.fimft.it ) ritiene doveroso fare chiarezza in merito alle dichiarazioni comparse in alcuni siti, in quanto contenenti informazioni non corrette e omissive riguardo alla qualifica ricoperta dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al DM. 9.8.19, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).

In particolare, alcuni operatori sanitari hanno preteso di desumere dalla sentenza n. 15121/2024 del TAR Lazio la modifica della qualifica di professionista sanitario, inequivocabilmente attribuita dalla l. n. 145/2018 ai massofisioterapisti che hanno chiesto ed ottenuto l’inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dal TSRM. ai sensi dell’art. 5 del D.M. 09.08.2019.

Sempre secondo tali operatori la citata sentenza, laddove qualifica come meri «operatori di interesse sanitario» tutti i massofisioterapisti, ancorché iscritti nell’elenco ad esaurimento, avrebbe confermato quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in relazione allo status dei massofisioterapisti.

Entrambe tali asserzioni risultano totalmente inesatte, in quanto non considerano non solo l’assetto normativo di riferimento, ma neppure l’orientamento della giurisprudenza, la quale ha costantemente statuito che «Nell’attuale assetto ordinamentale, in relazione alla istituzione dell’albo dei fisioterapisti e della riforma dei titoli abilitanti alla iscrizione nel predetto albo, il legislatore statale ha inteso qualificare la professione di massofisioterapista come PROFESSIONE ad esaurimento, relativamente a quei soggetti che, in possesso del relativo titolo, abbiano maturato il requisito dell’esercizio professionale per un periodo pari a 36 mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge 145/2018» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione III Quater, n. 7207/2021).

Al riguardo deve primariamente osservarsi come l’affermazione secondo cui i massofisioterapisti non sarebbero più professionisti sanitari non tiene innanzitutto conto del fatto che una sentenza non può modificare l’inquadramento normativo di un professionista sanitario. Invero la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco ad esaurimento (di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019) non può certo essere posta in dubbio in presenza di una disposizione, dal chiaro tenore letterale, come quella contenuta nella legge n. 145/2018, in forza della quale: «coloro che svolgono, o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP.» (così l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018).

Come chiarito dallo stesso Tar Lazio «il legislatore statale è dunque intervenuto, in funzione suppletiva e sanante, per evitare eccessive negative ricadute sul piano sociale e lavorativo di soggetti che avevano nel frattempo comunque proseguito, in buona fede, la propria attività. Di qui la eccezionale RICONDUCIBILITÀ di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle PROFESSIONI SANITARIE … il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “SOTTOINSIEME” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera» (così: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, sent.  n. 9374/2022).

In altre parole prima della sentenza n. 15121/2024 la giurisprudenza aveva  incessantemente dato atto che L. n. 145/2018 ha suddiviso la figura del massofisioterapista in 2 SOTTOGRUPPI:

  1. i Massofisioterapisti ISCRITTISI NELL’ELENCO SPECIALE ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18), che sono abilitati all’esercizio della PROFESSIONE sanitaria, in quanto, essendosi iscritti ai corsi professionali entro l’a.s. 2012/2023, hanno conseguito il diploma entro il 2015, maturando così 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018,
  2. ed i massofisioterapisti che non hanno potuto beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 e quindi ESCLUSI DALL’ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO di cui al DM. 9 agosto 2019, i quali rientrano invece nell’ambito della categoria degli “OPERATORI di interesse sanitario” (di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006), poiché non hanno maturato i 36 mesi di esperienza prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), in quanto iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014.

L’asserto dei citati operatori collide pertanto con il chiaro tenore letterale dell’art. 1 della L. n. 145/18, con cui il legislatore ha fornito una interpretazione autentica sulla natura di professione sanitaria dell’attività svolta dai Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento, di cui all’art. 5 del DECRETO MINISTERIALE DEL 9 AGOSTO 2019, espressamente emanato «AI SENSI del comma 4-bis, dell’art. 4, della L. n. 42/99, introdotto dall’ART.  1, COMMA 537,  DELLA  L.  N. 145/18», che autorizza i massofisioterapisti, inseriti nell’elenco ad esaurimento, a «continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA», proprio in quanto hanno conseguito competenze professionali sanitarie idonee a garantire una adeguato svolgimento della professione sanitaria.

Né poteva essere altrimenti posto che l’art. 1 della L. n. 403/71 – abrogato dal comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 solo a decorrere dall’1.1.2019 – sanciva espressamente che l’attività del massofisioterapista costituisce una «PROFESSIONE sanitaria», per cui, non essendo intervenuti fino al 2018 atti di soppressione o di riordino della figura professionale, il legislatore, quando ha abrogato la pregressa normativa, non poteva certo non salvaguardare la posizione dei massofisioterapisti che si erano iscritti alle Scuole regionali sotto la vigenza delle L. n. 403/71, svolgendo per più di 36 mesi la professione sanitaria.

In tal senso si è espressa anche la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TSRM. E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E DELLA RIABILITAZIONE che, nella nota del 4 agosto 2020, ha sottolineato come «a norma della legge 145/2018 (e, in particolare, alla luce del comma 4bis della L. n. 42/999, introdotto dal comma 537 dell’art. 1 della L. n. 145/2018) e dell’art. 5 del DM 9 agosto 2019 è stato istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti, tenuto presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Risulta pacifico, pertanto, che i Massofisioterapisti eroghino prestazioni sanitarie (lo ha recentemente confermato anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E datata 8/7/2020). Alla luce di ciò, riteniamo che, rispetto all’attuale, una più corretta qualificazione dei Massofisioterapisti possa essere “PROFESSIONE SANITARIA a esaurimento”» (così la nota del 4/8/2020 del Presidente del TSRM-PSTRP. al Ministero della Salute).

Per quanto riguarda poi la posizione della giurisprudenza non risulta assolutamente corretta l’affermazione secondo cui la sentenza n. 15121/2024 avrebbe confermato la giurisprudenza amministrativa, in quanto la giurisprudenza degli ultimi anni aveva in realtà insistentemente ribadito che i Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019 sono sussumibili entro l’ambito delle professioni sanitarie.

Invero lo stesso TAR Lazio, prima della sentenza n. 15121/2024, aveva sempre riconosciuto che i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi regionali prima del 2013 hanno diritto a mantenere la qualifica di professionisti, mediante l’iscrizione all’elenco ad esaurimento, poiché «con l’intervento da ultimo adottato (legge n. 145 del 2018) il legislatore statale ha comunque inteso sostanzialmente “regolarizzare” la posizione di tutti quei massofisioterapisti che ormai da lungo tempo si trovavano ad operare, in qualche misura, nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327). Onde consentire ai medesimi di proseguire legittimamente la propria attività, e dunque anche allo scopo di evitare particolari negative ricadute in termini sociali ed occupazionali, si è così stabilito di istituire il predetto elenco speciale “ad esaurimento” … Di qui l’eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione III Quater, 08/06/2021, n. 6805, Presidente, Estensore dr. Riccardo Savoia, che sottolinea come «il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “sottoinsieme” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera». Cfr. in termini, fra le più recenti, le sentenze del TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nn. 5051, 6610, 6628, 6650, 6659, 6661, 6663, 6664, 6684, 6686, 6689, 6692, 6700, 6804, 7207, 7274, 7275, 7618, 8036, 8788, 8790, 8872 e 8874 del 2021).

Il Consiglio di Stato aveva a sua volta costantemente accertato che  «L’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 configura invero puntuale attuazione del comma 537 dell’art. 1 della L. N. 145 DEL 2018, norma primaria che … ha permesso l’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento ai massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971, purché abbiano svolto trentasei mesi di attività lavorativa, anche non continuativa, negli ultimi dieci anni alla data del 1° gennaio 2019. Tale disposizione legislativa, CERTAMENTE APPLICABILE AI MASSOFISIOTERAPISTI (a nulla rilevando che la relativa professione sanitaria non sia stata oggetto di riordino) … è coerente con l’impianto regolatorio della direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale stabilisce espressamente che “E’ assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo” (art. 3, comma 3)» (così, ex pluribus, Cons. Stato, Sez. I, n. 2076/2022, che sottolinea inoltre come  «la scelta del legislatore di permettere l’iscrizione a coloro che hanno maturato trentasei mesi di attività negli ultimi dieci anni non presenta profili di irragionevolezza, essendo pienamente coerente “con il torno di tempo in cui si completa l’ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l’ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti»).

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15121/2024, ha quindi erroneamente rigettato il ricorso proposto contro il Ministero della Salute, atteso che all’interprete non è consentito correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono. In presenza di una disposizione come quella contenuta nell’articolo 1, comma 537, della L. n. 145/2018, che stabilisce che i massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP. «possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento», il TAR pertanto non poteva certo riqualificare gli stessi come meri operatori di interesse sanitario, poiché in base all’art. 12 delle preleggi l’interpretazione della norma di legge è sottoposta al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge vincolante anche per il TAR..

Per completezza si evidenzia come si perverrebbe al medesimo risultato anche qualora si ritenesse possibile ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis,  posto che dai lavori preparatori alla c.d. “Legge di Stabilità 2019” emerge a chiare lettere che la L. n. 145/2018 è stata emanata proprio per consentire ai massofisioterapisti di continuare a svolgere la professione sanitaria, salvaguardando, al tempo stesso, la tutela della salute, mediante la subordinazione dell’iscrizione nell’elenco speciale al possesso di una esperienza specifica minima  di  trentasei  mesi maturata prima della L.  n. 145 del 2018.

Nei Dossiers del Senato del 23 e del 27 dicembre 2018 (pag. 327 e ss.) e del 22 gennaio 2019 (pag. 659), si sottolinea infatti, in maniera inequivocabile, che il Senato ha inserito il comma 537 nell’art. 1 della L. n. 145/18, poi recepito nell’articolo 5 del D.M. 9 agosto 2019, per garantire anche ai massofisioterapisti «che si sono formati successivamente al 17.3.1999 (data di entrata in vigore della l. n. 42/99) … la possibilità di CONTINUARE AD ESERCITARE LE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA, iscrivendosi nell’elenco speciale di riferimento».

Il TAR. Lazio, con la sent.  n. 17145/2022, aveva pertanto annullato la delibera n. 3/2022, adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, «nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023», proprio in quanto «il D.M. del 9 agosto 2019 … ha al contempo disposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzione presso gli Ordini dei TSRM. anche dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. … Ratio di tale disposizione è evidentemente quella di salvaguardare le aspettative di tutti quegli operatori che … avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.  Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che: “Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “PROFESSIONE SANITARIA non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute …  nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle PROFESSIONI SANITARIE … il legislatore ha quindi inteso diversificare la disciplina dei massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, da quella dei massofisioterapisti che non sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione a detto elenco;  – la previsione della legge di bilancio 2019 … si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale » (così: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, sent.  n. 17145/2022, che «Ritiene pertanto che il provvedimento oggetto della presente impugnativa debba essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023»).

A questo punto sorge spontanea la domanda come abbia potuto l’estensore della sentenza pervenire all’immotivato cambiamento interpretativo dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui solo i massofisioterapisti non iscritti nell’elenco ad esaurimento vanno classificati come operatori di interesse sanitario, come precisato anche dalla sentenza n. 4513 del 2022 del Consiglio di Stato, richiamata nella sentenza n. 15121/2024.

Sembrerà assurdo ma l’estensore della sentenza pare essere giunta a tale risultato partendo dall’erroneo presupposto che il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli volti ad ottenere la riclassificazione come professionisti sanitari, senza accorgersi che gli appelli non erano stati proposti dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, bensì dai massofisioterapisti privi del requisito dell’anzianità di 36 mesi, che richiedevano l’annullamento del D.M. 9 agosto 2019, nella parte in cui consentiva l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento ai soli professionisti che si erano iscritti ai corsi regionali PRIMA DELL’ANNO FORMATIVO 2013/2014, quando era ancora vigente la L. n. 403/71 e il Ministero della Salute ancora qualificava i massofisioterapisti come “professionisti sanitari”, ESERCITANDO, conseguentemente, per almeno 36 MESI la professione sanitaria di massofisioterapista.

L’estensore della sentenza non si è quindi resa conto del fatto che il Consiglio di Stato, laddove ha riclassificato come operatori di interesse sanitario i massofisioterapisti, si è riferito unicamente ai massofisioterapisti che non avevano ottenuto l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento, poiché privi del requisito dei 36 mesi, che rivendicavano la possibilità di richiedere l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento in modo da potere continuare anche loro a svolgere la libera professione.

Il Consiglio di Stato, pur rigettando gli appelli dei massofisioterapisti che non avevano potuto iscriversi nell’elenco ad esaurimento, aveva infatti confermato che viceversa i massofisioterapisti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento (in quanto in possesso dei 36 mesi di esperienza) mantengono la qualifica di “professionisti sanitari”, poiché «il requisito esperienziale si rivela una forma di compensazione necessaria, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto, per uniformare, già sul piano nazionale, gli standard minimi di professionalità esigibili da determinate figure professionali oltretutto nella stretta osservanza delle esigenze di tutela della salute pubblica, premessa questa indefettibile per garantire poi operatività al principio del mutuo riconoscimento dei titoli in ambito europeo in vista dell’attuazione del principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri» (così: Cons. St., III Sez., sentenza n. 4513 del 2022, e in senso conforme: Cons. St. sez. III, n. 7618 del 2021, Cons. St., sez. III n. 8036 del 2021 e Cons. Stato, Sez. I, n. 2076/2022).

L’errore in cui è incorso l’estensore della sentenza emerge chiaramente dalla pag. 20 della sentenza n. 15121/2024, in cui il TAR Lazio riconosce «l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della l. n. 403/71, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie … 8.6. l’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista, siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi PROFESSIONALI già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale. 8.7. Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia.»

La federazione ha pertanto già dato incarico ai propri legali di impugnare la citata sentenza proprio in quanto si pone in stridente contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, che ha sempre interpretato l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018 nel senso che sono divenuti meri “operatori di interesse sanitario” esclusivamente i massofisioterapisti privi dell’esperienza professionale triennale, mentre i massofisioterapisti inseriti nelle liste “ad esaurimento”, di cui al dm. 9 agosto 2019, continuano a rivestire la qualifica di “PROFESSIONISTI SANITARI”.

Nel frattempo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato, si evidenzia come nulla sia cambiato in merito alla qualificazione come professionisti sanitari dei Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019, i quali pertanto «possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento» (così l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018), ossia ad effettuare IN AUTONOMIA «il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità   differenti   a   seconda   della   patologia   e   dell’età   dei   pazienti.   Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA» (così: DM. n. 105/1997).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza a cui il TAR Lazio dichiara di volersi conformare, infatti riafferma in realtà che l’art. 1 della l. n. 145/2018 costituisce una legge “sanatoria”, volta a “«8.7 … REGOLARIZZARE, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la PROFESSIONALITÀ acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN PIENA AUTONOMIA e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi AFFIDAMENTI SULLA AMPIEZZA ABILITANTE DEL TITOLO in argomento» (così Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022).

Considerata l’ingannevolezza delle dichiarazioni riportate da alcuni siti e le gravi omissioni sull’effettivo contenuto della normativa e della prevalente giurisprudenza si confida che il Consiglio di Stato porrà rimedio al grave errore in cui è incorso l’estensore della sentenza e che il TSRM. fornirà corrette informazioni ai consumatori sulle reali caratteristiche delle mansioni esercitabili dai massofisioterapisti e sulla qualifica professionale dei Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019.

Annuncio Importante: Massosisioterapista.org diventa MFT.ORG

Gentili amici e colleghi,

Il dado è tratto! Massosisioterapista.org è pronta a cambiare veste e ufficializzare la sua posizione come associazione di riferimento per i massofisioterapisti italiani. Questa decisione non è frutto di improvvisazione. È una scelta dovuta alla necessità di rafforzare la chiarezza dell’informazione, la puntualità, sia giurisprudenziale che legislativa di tutto quello che è accaduto dal 2016 ad oggi e, soprattutto, di quello che accadrà.

L’associazione si chiamerà MFT.ORG!

Nei prossimi giorni illustreremo, come ultimo step, gli scopi del gruppo che si appresta a nascere.

Buon fine settimana a tutti.

Staff MFT.ORG

Votare la Lista “MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ” È FONDAMENTALE!

Mercoledì 12 Luglio Ore 21.00 – IMPORTANTE!
Pochi minuti per ascoltare di persona i candidati della lista #massofisioterapistinsanità e ricevere le ultime news sulle ormai prossime votazioni per le #elezionirappresentanti dei massofisioterapisti iscritti in E.S.E.
👉SCOPRI COME VOTARE – SEGUI LE NEWS – PARTECIPA ATTIVAMENTE

MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ

Gent.mo collega Massofisioterapista,
nonostante si sia sempre più delineato il riconoscimento del ruolo sanitario in ambito riabilitativo per tutti i Massofisioterapisti iscritti in ESE, il Ministero della Salute non ha ancora tradotto in concreto ciò che il Legislatore ed il consolidato orientamento giurisprudenziale hanno prodotto a nostro favore. Ora più che mai, occorre serrare le fila ed essere compatti ed uniti! Per questo ti invitiamo a partecipare, e a divulgare la notizia a qualunque altro collega tu conosca, al Webinar di giorno giovedì 6 luglio alle ore 21. Per iscriversi:
L’incontro vedrà la partecipazione dei nostri avvocati, gli stessi che hanno consentito di ottenere grandi e importanti conquiste per la categoria, che illustreranno le motivazioni ed il contenuto della prossima sfida a cui saremo tutti chiamati, rispondendo alle domande e fornendo tutti gli approfondimenti in merito al tema. Il numero max di partecipanti al primo Webinar sarà di 500 persone ma, pur registrando l’incontro, che sarà fruibile e visionabile anche nei giorni a seguire, ti invitiamo ad iscriverti per non perdere l’occasione di responsabilizzare la tua scelta ed il tuo impegno. Certi di fare cosa gradita ad ognuno di noi, siamo lieti di sentirti parte della grande Famiglia dei Massofisioterapisti.
Cordiali saluti

La tua professione sanitaria non ha una professione sanitaria di riferimento. Ossimoro? Si, usato per non applicare norme e sentenze.

Secondo alcuni “illustri” il masso-fisioterapista iscritto all’apposito elenco speciale non può essere considerato una professione sanitaria perché non ha una professione sanitaria di riferimento: sarà vero?

Adunanza della 1 sezione del CdS 23-12-22, ribadita la professione sanitaria per chi è iscritto all’elenco speciale.

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23-12-22 il CdS conferma, con proprio parere, che i massofisioterapisti (di cui l’art.5 D.M 9-8-19) svolgono in via eccezionale una PROFESSIONE SANITARIA.

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Sembra che solo il Ministero della Salute non recepisca la Sentenza del CdS che identifica il Massofisioterapista come professione sanitaria: buona lettura.

https://www.salute33.it/2022/07/09/cds-1-6-22-solamente-i-massofisioterapisti-iscritti-allordine-tsrm-pstrp-sono-professione-sanitaria/

Se ci teniamo alla permanenza nell’elenco speciale, domani colleghiamoci al Webinar alle 10:30, iscrivendovi come sotto decritto. Il Nostro futuro deve essere protetto oggi!

  Ve la faccio breve, Domani sabato alle 10:30 NON MANCATE AL WEBINAR, ISCRIVITI OGGI: https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467  Adesso leggiamo con attenzione!

Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il testo prevede che i professionisti sanitari, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. La disposizione è contenuta nell’articolo 38-bis del testo, che riporta testualmente Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
  1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

In sintesi estrema, se dal 2023 non matureremo il 70 % dei crediti, che a rigor di Legge devono provenire dal “circuito” ECM, nessuna assicurazione potrà assicarVi in merito alla Vostra professione, senza una polizza non è possibile iscriversi (o rinnovare l’iscrizione all’elenco speciale presso il TSRM) e siamo fuori!  NON ESSERCI È FOLLE (mia opinione). È necessario unirsi al ricorso ( https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202205718&nomeFile=202204048_05.html&subDir=Provvedimenti ) già avviato da Guido Gaspari, Giacomo Russo e Brigida Cusumano, potete inseriVi tutti! Domani sabato NON MANCATE AL WEBNIAR, ISCRIVITI OGGI tutto verrà spigato dai legali, segui il link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467  Federazione Italiana Massofisioterapisti

Prestate attenzione, è molto importante!

Come promesso ecco il link per la registrazione al webinar. Un caro saluto a tutti voi.

Federazione Italiana Massofisioterapisti

presenta :

🎙️ WEBINAR GRATUITO
Massofisioterapista :
Autonomia professionale e status…facciamo chiarezza.

Visualizzabile da :
PC, smartphone, tablet.

🗒️ Sabato 9/07/2022

⏰ 10.30-12.30

📧 LINK PER ISCRIZIONE :

https://attendee.gotowebinar.com/register/3540998512131187467

La sentenza DEL CdS 4513 del 1-6-22 non lascia spazio ad interpretazioni. Spieghiamola BENE!

Qualcuno sembra non saper leggere e quel che è paggio è che si lascia andare a infondate interpretazioni di una sentenza del Conglio di Stato che ne racchiude ben 20 provenienti dal TAR Lazio per similitudine ed attinenza!

Facciamo ordine, si, l’ordine è necessario ai fini della corretta informazione.

Quando il Consiglio di Stato scrive e si pronuncia su una lite, ricostruisce i fatti in UNA CRESCENTE CRONOLOGIA CONSEQUENZIALE DI FATTI CONCRETI. Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati alcuni Massofisioterapisti non in possesso dei requisiti per accedere all’elenco speciale c\o gli ordini dei TSMR-PSTRP e quindi hanno impugnato il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA che appunto istituiva tale elenco speciale ad esaurimento.

Sia il Ministero della Salute che gli ordini TSRM-PSTRP sono stati intimati dal giudice del TAR a chiamare per pubblici proclami ATTRAVERSO I LORO CANALI i controinteressati, cioè quei Massofisioterapisti già iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, per il semplice motivo che poteva verificarsi un grave danno nei loro confronti se quei Massofisioterapisti non iscritti avessero avuto ragione in giudizio.

Circa Settecento iscritti all’elenco speciale si costituiscono come CONTRORICORRENTI, cioè contro quei Massofisioterapisti che volevano annullare il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA del 9-8-2019.

Passando dal TAR LAZIO, che da ragione ai controricorrenti, si approda al giudizio finale del Consiglio di Stato di cui stiamo scrivendo.

La cronologia del Consiglio di Stato è stata minuziosa ma trattandosi appunto di cronologia per tale via và implementata e soprattutto applicata dalla pubblica amministrazione…

La sentenza scorre “facilmente” fino al punto 8 dove il Consiglio di Stato deve affrontare una Norma di Legge che oggettivamente rettifica o se volete, porta al giudizio finale, tutti i punti precedenti: la Legge 145/2018 art. 1 comma 537.  Cosa si legge dal punto 8 in poi, analizziamolo: (le aggiunte in colore rosso sono di Nostro pugno per aiutarvi nella comprensione, il grassetto è aggiunto ma è scritto nella sentenza). Andiamo:

8. È all’interno di tale contesto regolatorio che si innesta la previsione della già citata legge di bilancio 2019 (id est L. 145/2018) nella parte in cui ha previsto l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.

8.1. E nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altresì, il D.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempo disposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazione però che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.

8.2. E’ evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

8.3. E la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori di interesse sanitario”. (Però, un però grosso come una casa!) Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618).

8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.

Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all’art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018, oltreché nel solco delle coordinate normative già tracciate dai processi di riforma sopra passati in rassegna.

8.5. Giova qui, infatti, ribadire che l’approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come già sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall’ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la trasmigrazione dalla categoria giuridica di “professionista sanitario” a quella di “operatore di interesse sanitario”.

Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione (sarebbe chi possiede un diploma che gli ha permesso di iscriversi all’ elenco speciale), conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. (professione sanitaria non più operatore di interesse sanitario)

8.6. L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista (parliamo di quello iscritto all’elenco speciale) siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.(È ovvio che il Massofisioterapista nel previgente ordinamento faceva fisioterapia come da DM 27/07/2000.)

8.7. Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento.

Per dovizia di particolari leggete con attenzione anche il punto 12.5 della Sentenza; FONDAMENTALE!

12.5. Né può ritenersi integrata una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Sul punto, infatti, non può che ribadirsi come il fluire del tempo ben possa costituire un elemento di diversificazione nella disciplina di situazioni giuridiche che sono solo apparentemente analoghe vivendo esse nell’ambito dell’ordinamento applicabile ratione temporis, naturalmente suscettivo di modifiche ed evoluzioni. E ciò vieppiù a dirsi se il fluire del tempo non ha una valenza neutra ma si accompagna a una significativa differenziazione in punto di fatto, non irragionevolmente valorizzata dal legislatore: la posizione di chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva maturato una certa anzianità lavorativa non può essere infatti considerata eguale a quella di chi, alla stessa data, tale anzianità non aveva invece raggiunto, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio.

L’elemento temporale, cui si riconnette un diverso vissuto esperenziale, funge infatti da differenziazione sostanziale tra le due categorie di massofisioterapisti appena descritte: solo chi possiede l’anzianità lavorativa prevista dalla legge può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita-

Deve escludersi, dunque, la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e va anzi evidenziata la ragionevolezza del testo legislativo contestato, i cui contenuti appaiono in realtà adeguati e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore, che in questo caso è stato quello di tutelare la salute pubblica, valore presidiato nell’art. 32 della Cost., coniugandolo alla tutela di un affidamento qualificato nei termini sopra prospettato.

BENE ORA ABBIAMO CHIARITO QUESTI “PICCOLI” DETTAGLI…

ORA ATTENDIAMO CON SERAFICA PAZIENZA CHE IL MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA NORMA PRIMARIA (L. 145/2018 ART.1 COMMA 537 E SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO D.M. 9-8-2019, SIA LEGITTIMAMENTE RIPORTATO NEL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA PAGINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E NON PIÙ NELLA PAGINA DEGLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO E DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

ORA LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NON LASCIA DUBBI. LASCIAMO PURE CHE A QUALCHE FISIOTERAPISTA VENGA IL “MAL DI PANCIA”, PASSA IN UN ATTIMO, ALTRIMENTI, FORSE, A MIA PERSONALE OPINIONE, LA CORTE DEI CONTI, POTREBBE INGENERARE ALTRI TIPI DI MAL DI PANCIA; COLICHE…

 

 

Giustizia è fatta! Dopo 10 anni di lotte il Consiglio di Stato afferma che…

Abbiamo il piacere di comunicarvi che il Consiglio di Stato, con la sentenza 4513 del 1° giugno 2022, ha rigettato la tesi del Ministero della Salute, secondo cui l’elenco di cui all’art. 5 del D.M. del 9.8.2019 non sarebbe attuativo dell’art. 1 della legge 145/2018, in quanto avrebbe solo finalità “statistiche”, nonché gli appelli promossi dai massofisioterapisti privi del requisito dei 36 mesi di esperienza prima del 1° gennaio 2019.

Il Consiglio di Stato  -aderendo pienamente alla tesi  F.I.MFT.-  ha infatti confermato che  l’art. 1 della L. n. 145/2018, pur abrogando l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018 .

Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che “8.8 … Non può, dunque, essere revocato in dubbio come il D.M. del 9.8.2019 tragga il suo DIRETTO FONDAMENTO dalle previsioni normative di rango primario compendiate NELLA LEGGE 145/2018.  8.9. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza, di per se stessa anodina, dell’autonoma COLLOCAZIONE DELLA DISPOSIZIONE SUI MASSIOFISIOTERAPISTI ALL’INTERNO DI UN ARTICOLO, L’ART. 5 DEL D.M. 9.8.2019, diverso da quello dedicato alle “altre” professioni sanitarie: tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un FONDAMENTO LOGICO E DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE. Resta, dunque, confermata L’OMOGENEITÀ DEGLI INTENDIMENTI CHE HANNO GOVERNATO LA SCELTA DEL LEGISLATORE: istituire gli ELENCHI speciali ad esaurimento DELLE PROFESSIONI SANITARIE per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante, ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di PROFESSIONE SANITARIA, ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento.”

In altre parole i massofisioterapisti sono stati inseriti nel distinto elenco di cui all’art. 5 non certo perché – come erroneamente affermato dal Ministero della Salute – non avessero conservato la qualifica di professionisti sanitari, bensì unicamente perché la loro professione sanitaria non era stata riordinata.

Invero “8.5. … l’approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come già sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall’ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la TRASMIGRAZIONE DALLA CATEGORIA GIURIDICA DI “PROFESSIONISTA SANITARIO” a quella di “operatore di interesse sanitario”. Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono ESCLUSIVAMENTE L’ATTITUDINE DEL DIPLOMA in questione, CONSEGUITO AI SENSI DELLA L. N. 403/71, A REGGERE, IN VIA ECCEZIONALE E AD ESAURIMENTO, L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ GIÀ RICADENTI NEL DISTINTO AMBITO DELLE PROFESSIONI SANITARIE … 8.6. L’EFFETTO INNOVATIVOche si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’ART. 5 DEL D.M. DEL 9.8.2019, si risolve, dunque, NELL’AMPLIAMENTO DELL’ORDINARIA ATTITUDINE ABILITATIVA DEL DIPLOMA DI MASSOFISIOTERAPISTA, SICCOME IMPLEMENTATA, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, NELLA SUA CAPACITÀ DI INTERCETTARE ANCORA, E IN VIA ECCEZIONALE, GLI SBOCCHI PROFESSIONALI GIÀ GARANTITI NEL PREVIGENTE ORDINAMENTO A TALE FIGURA PROFESSIONALE.

In altre parole la L. n. 145/2018 ha “sanato” la posizione dei massofisioterapisti iscritti ai corsi prima del 2006, quando il Ministero della Salute ha decretato che il massofisioterapista non è più “professionista sanitario”, mantenendo in via derogatoria tale qualifica a tutti i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, poi attuato dall’art. 5 del DM.9.8.19, per sanare una situazione di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

In estrema sintesi il Consiglio di Stato sottolinea che l’art. 1 della l. n. 145/2018 costituisce una legge “sanatoria”, volta a “8.7 … regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la PROFESSIONALITÀ acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN PIENA AUTONOMIA e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi AFFIDAMENTI SULLA AMPIEZZA ABILITANTE DEL TITOLO in argomento.”

 Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.

Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria.  Secondo il Consiglio di Stato “8.2. E’ evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.  8.3. E LA STESSA MISSIONE ASSOLVE L’ISTITUZIONE PER I MASSOFISIOTERAPISTI DELL’ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALL’ART. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori di interesse sanitario”. Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “PROFESSIONE SANITARIA non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618). 8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.”  Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all’art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018”.

 Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato quanto sostenuto dalla F.I.MFT anche in merito al fatto che il riconoscimento della qualificata esperienza di 36 mesi, richiesta per l’inserimenti nell’elenco di cui all’art. 5, costituisce una DIRETTA APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale, infatti, prevede espressamente che “È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un‘esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo” (art. 3 comma 3) e che lo Stato membro ospitante può “esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se: a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente” (art. 14).” (così il punto 12.7 della sentenza).

In altri termini il Ministero della Salute non poteva non inserire negli elenchi ad esaurimento i massofisioterapisti in possesso del requisito di 36 mesi, non solo in quanto inserimento imposto dal legislatore con la L. n. 145/2018, costituendo il “D.M. del 9.8.2019 lo sviluppo attuativo della previsione di cui all’articolo 1 comma 537 della legge 145/2018” (così il punto 8.8 della sentenza), ma anche perché era la stessa normativa eurounitaria a richiederlo, posto che “12.7. … il requisito esperienziale si rivela una forma di compensazione necessaria, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto, per uniformare, già sul piano nazionale, gli standard minimi di professionalità esigibili da determinate figure professionali oltretutto nella stretta osservanza delle esigenze di tutela della salute pubblica, premessa questa indefettibile per garantire poi operatività al principio del mutuo riconoscimento dei titoli in ambito europeo in vista dell’attuazione del principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri.”

 La natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento”, conservando così la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, per cui rientrano invece nell’ambito della categoria dei meri “operatori di interesse sanitario”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006. Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che “11. In mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non è suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari”.

Tale diversa qualificazione secondo il Consiglio di Stato non può essere tacciata di incostituzionalità in quanto “solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con AUTONOMIA PROFESSIONALE E DIGNITÀ PROPRIA DI PROFESSIONE SANITARIA possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita”.

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019. Si tratta di una sentenza storica non solo perché ha fatto finalmente chiarezza sulla natura di professione sanitaria ad esaurimento della figura del massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali, riconoscendo agli stessi l’autonomia professionale e la dignità propria di professione sanitaria concretamente svolta, ma anche per le sue importanti conseguenze anche sotto il profilo assicurativo e formativo.

 A quest’ultimo riguardo la sentenza in esame avrà infatti delle indubbie ricadute innanzitutto sul contenzioso già promosso dalla F.I.MFT. davanti al TAR Lazio, volto ottenere l’ammissione alla formazione ECM. dei massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali.

Come noto i crediti ECM. rivestono una particolare rilevanza soprattutto in seguito all’emanazione dell’art. 38 bis del DL. n. 152/2021 (inserito in sede di conversione dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 2021, n. 233), con cui si è sancito che «l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.»

Riteniamo infatti che la sentenza del Consiglio di Stato consentirà anche ai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. del DM. 9.8.2019 di partecipare al programma di formazione continua ECM. e quindi di continuare ad essere protetti dalle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.

Non ci rimane pertanto che complimentarci con la Federazione Italiana Massofisioterapisti per l’ottimo lavoro di squadra svolto e i brillanti risultati conseguiti.

  • to Giovanni Rinaldi – -avv.to Nicola Zampieri –

Una sentenza importante che spiega bene il legittimo affidamento, per chi si è diplomato prima del novembre 2018 nei confronti dell’equipollenza!

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