INQUADRAMENTO GIURIDICO

PROFILI GIURIDICI DEL MASSOFISIOTERAPISTA IN ITALIA PROFESSIONE SANITARIA E OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO (dopo l’entrata in vigore della L. n. 145/2018 e della Legge 56 del 26 maggio 2023)

La figura del Massofisioterapista è divenuta una categoria composita, ad esaurimento, suddivisa in 2 sottogruppi:

1- MASSOFISIOTERAPISTI: Status PROFESSIONE SANITARIA AUTONOMA:

IDENTIFICABILE CON LA DATA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE
ENTRO IL 31/12/2022 Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018 ed ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18). Ai sensi della legge 145 del 31 dicembre 2018, articolo 1, comma 537, 538 e 542. Della Legge 42 del 1999 articolo 4, comma 4bis. DM 09 agosto del 2019 del Ministero della Salute.
537. Al fine di garantire la continuità’ e la funzionalità’ dei servizi sanitari nonché’ di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ferma restando la possibilità’ di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività’ professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, perché’ si iscrivano, entro il 20 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ». 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.
542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.

2- MASSOFISIOTERAPISTI: Status OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO

IDENTIFICABILE CON LA DATA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE
DOPO IL 31/12/2022

Massofisioterapisti diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014 che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), i quali, non potendo beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, rientrano invece nell’ambito della categoria degli “operatori di interesse sanitario”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006. Ai sensi della Legge 56 del 26 maggio 2023 e della Legge 42 del 1999 articolo 4 comma 4ter.
“4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”.

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