Il Massofisioterapista (iscritto al TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Il Massofisioterapista (iscritto all’elenco speciale massofisioterapisti, degli Ordini TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Ad affermalo è il TAR Umbria nella sentenza del 8-2-2021. Leggi tutta la sentenza: TAR-UMBRIA-8-2-2021

Estratto dalla sentenza:

DIRITTO

1. È materia del contendere la permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massiofisoterapista, di cui l’Istituto odierno ricorrente ne contesta l’intervenuta abrogazione da parte dell’art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.), a tenore del quale “La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.

2. Deve in via preliminare essere disposta l’estromissione del Ministero della Salute dal presente giudizio, non risultando impugnati atti e/o provvedimenti imputabili a detto dicastero.

3. Sempre in via preliminare, deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere in ordine all’ottavo motivo di cui al secondo atto di motivi aggiunti con cui si lamenta che nel facsimile degli attestati di qualifica di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo allegati alla delibera gravata è stata erroneamente prevista la sottoscrizione di un rappresentante del Ministero della Salute, atteso che con DGR 251/2020, impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti, sono stati approvati i nuovi modelli di attestato ed è stata eliminata la previsione della sottoscrizione da parte del rappresentante ministeriale, qualificata come mero refuso.

4. Venendo al merito della controversia, deve osservarsi che il comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio ha previsto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 (“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” n.d.r.) è abrogato”.

5. Dal tenore di tale disposizione appare indubitabile che il legislatore abbia inteso rimuovere definitivamente dall’ordinamento la figura del massiofisioterapista. Se ne trova del resto conferma nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, ove si legge che: “( … ) Infine, con il comma 6 viene prevista l’abrogazione dell’ art. 1 della legge n. 403 del 1971 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”. Al riguardo occorre precisare che la predetta legge riguardava originariamente i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone non vedenti. Successivamente, a seguito di una pronuncia giurisprudenziale nel 2001, i relativi corsi di formazione sono stati estesi anche a persone vedenti.

A seguito del processo di riforma delle professioni sanitarie, tale figura, formata con corsi regionali di durata biennale o triennale, non è stata riordinata. Ciò ha determinato moti problemi, in quanto coloro che si sono formati successivamente al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), non hanno potuto beneficiare della equipollenza ed equivalenza al titolo di fisioterapista.

Come sopra rappresentato le disposizioni contenute nell’emendamento in esame garantiscono anche a costoro la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell’Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti. Tuttavia, al fine di porre fine in via definitiva alle problematiche connesse all’indeterminatezza de quadro giuridico normativo relativo a tale figura professionale, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale che lo ha definito operatore di interesse sanitario, si prevede la soppressione di tale figura con l’abrogazione della norma che la disciplina”,

6. Considerazioni analoghe si trovano nel “dossier 27 dicembre 2018 — legge di bilancio 2019”, ove si legge che “(…) proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che qui si vuole riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403/1971”.

7. Quanto sopra rilevato, sconfessa in radice la tesi di parte ricorrente secondo cui la figura del massofisioterapista, quale operatore d’interesse sanitario, o quanto meno quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, sia da considerare tuttora prevista dall’ordinamento alla luce dell’attuale vigenza di numerose norme di legge relative alla figura in esame, trattandosi a ben vedere delle residue disposizioni normative della legge n. 40/1971, applicabili ai massaggiatori massofisioterapisti ciechi, formati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa dell’intera figura.

8. La previsione contenuta nella DGR n. 251/2020 e prima ancora nella DGR n. 1265/2019 (entrambe impugnate per motivi aggiunti), secondo cui la Regione provvederà a nominare il proprio componente nelle commissione d’esame solo per i corsi di massiofisioterapisti iniziati fino al 31/1272018, costituisce quindi la conseguenza inevitabile del fatto che, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018), dal 1/1/2019 non possono più essere iniziati corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, fatta comunque salva la possibilità di continuare anche nei due anni successivi i corsi triennali iniziati prima del 2019. 9. Appaiono peraltro irrilevanti gli argomenti a sostegno della permanenza della figura del massofisioterapista, desumibili dalle ordinanze dell’intestato Tribunale nn. 24 e 25 del 2019, atteso che le ordinanze de quibus fanno appunto riferimento ai corsi iniziati prima del 31/12/2018.

10. Parimenti irrilevante, è l’asserita qualificazione del massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario” di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, non potendo comunque la Regione di autorizzare corsi abilitanti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 403/1971, come preteso da parte ricorrente.

11. Quanto al legittimo affidamento dell’Istituto ricorrente e degli studenti in merito alla legittimità dei corsi iniziati dopo il 31/12/2018 ed alla pretesa illegittimità della DGR n. 251/2020 con cui si sarebbe proceduto alla revoca di detti corsi, deve rilevarsi che la Regione non ha potuto far altro che prendere atto della intervenuta abrogazione della figura in esame, invitando l’Istituto di formazione “ad informare coloro che stanno partecipando ai corsi per massaggiatore massofisioterapista della problematica in atto” (cfr. nota regionale in data 25/1/2019, prot. n. 15736).

12. Deve infine essere respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale della disposta abrogazione dell’art. 1 della legge n. 403/1971, per violazione dell’art. 32 Cost. (stante la sussistenza di “specifiche esigenze assistenziali non fungibili con altre figure professionali”), degli artt. 4, 35 e 41 Cost. (in ragione delle “ricadute in termini di perdita occupazionale” e per compromissione dell’iniziativa economica dell’Istituto ricorrente) e degli artt. 81 e 38 della Cost. (per violazione dell’equilibrio di bilancio e dei principi previdenziali), non risultando in alcun modo specificata l’asserita infungibilità delle funzioni assistenziali rispetto alle restanti figure professionali sanitarie e non incidendo l’abrogazione della figura in esame sui massofisioterapisti già in attività e sulla libertà di iniziativa economica privata restando in capo agli organismi formativi la valutazione circa “…l’opportunità di attivare corsi di formazione per massaggiatore massiofisioterapista dopo il 1° gennaio 2019, fermo restando che per gli stessi la Regione Umbria non provvederà alla designazione del componente di propria spettanza in seno alla commissione di esame finale, né al rilascio dell’apposito attestato di formazione…” (cfr., DGR n. 251/2020).

13. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Salute e declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente sentenza).

14. Le spese del giudizio seguono come da regola la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti estromette dal giudizio il Ministero della Salute e respinge il ricorso introduttivo e i tre atti di motivi aggiunti ad eccezione del dell’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, con riferimento al quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle altre parti in causa (Regione Umbria, Ministero della Salute, Associazione Italiana Fisioterapisti e Federazione Nazionale Ordini Tecnici Sanitari Rx Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione), oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

IRPEF. Non far portare in deduzione le spese del massofisioterapista è INCOSTITUZIONALE, non lo diciamo noi ma i giudici!

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