Così non si può più andare avanti! ORA BASTA!

TRATTO DAL SITO DEL TSRM PSTRP

Elenchi speciali ad esaurimento

A seguito dell’emanazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, comma 9, lettera c) il quale stabilisce che i collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e ai sensi del D.M. 9 Agosto 2019, del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:

  • elenco speciale Educatori professionali;
  • elenco speciale Fisioterapisti;
  • elenco speciale Logopedisti;
  • elenco speciale Ortottisti e assistenti di oftalmologia;
  • elenco speciale Podologi;
  • elenco speciale Tecnici della riabilitazione psichiatrica;
  • elenco speciale Terapisti occupazionale;
  • elenco speciale Tecnici audiometrista;
  • elenco speciale Tecnici audioprotesista;
  • elenco speciale Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
  • elenco speciale Tecnici  di neurofisiopatologia;
  • elenco speciale Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusionecardiovascolare;
  • elenco speciale Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • elenco speciale Tecnici della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • elenco speciale Tecnici ortopedici;
  • elenco speciale Dietisti;
  • elenco speciale Igienisti dentali;
  • elenco speciale Massofisioterapisti.

Normativa di riferimento: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP, testo integrale del decreto reperibile a questo link.

Elenco speciale Massofisioterapisti

Operatore di interesse sanitario

Normativa di riferimento: Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall’art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni Chiudi [X]