Il Bagnino è detraibile il Massofisioterapista NO! È questo il parere del Ministero della Salute reso il 6-3-18, ecco perché hanno preferito sedersi a parte!

 Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1).
La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.
Anche relativamente alle prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se
resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in
33
vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:
trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato
dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria
(Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.1);
prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo
autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e
Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);
cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale
(Risoluzione 9.04.1976 n. 207);
prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Parere del
Ministero della Salute del 06 marzo 2018). Fonte: circolare ADE 27-4-18 VERGONA!! La circolare: CIRCOLARE+7+E-2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni Chiudi [X]