Una dichiarazione vale tanto per la categoria: se hai 36 mesi di lavoro aiutati!

È da un po’ di tempo che abbiamo lanciato un censimento (6 giorni) fra colleghi, non a fini associativi, non a fini corporativi, non a fini di lucro eppure ad oggi dopo 6 giorni sono solo in 190 ad essersi “dichiarati”. Vi ricordo che prima di essere definitivi, i decreti attuativi potrebbero essere sottoposti alle sigle di categoria e nel caso ci siano cose che non vanno, ci vogliono i numeri per controbattere, non numeri a chiacchiere,  ma documentabili secondo la direttiva della privacy. Rinnovo l’invito a tutti i colleghi di registrarsi al link seguente. https://www.massofisioterapista.org/mft/hai-36-mesi-di-lavoro-prima-del-1-1-19-dichiaralo/

La decisione spetta a chi segue questo blog.

Volete che questo sito si trasformi in una associazione di categoria a difesa dei Diritti del Massofisioterapista? Oggi qui siamo in 455 iscritti. Decidete voi.

  • No, è meglio per tutti che rimanga un sito dedito solo all'informazione. (60%, 9 Votes)
  • Si, è giusto che diventi un'associazione. (40%, 6 Votes)

Total Voters: 15

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Legge finanziaria: illudere ai fini di lucro è SBAGLIATO, È IMMORALE.

Attualmente questo sito si riserva un periodo di tempo, quantità di tempo idoneo a spiegare come stanno realmente le cose.

A rispondere a chi non ha 36 mesi di lavoro.

A rispondere a chi sta ancora studiando per conseguire il diploma abilitante alla professione di MASSOFISIOTERAPISTA.

L’unica raccomandazione che mi sento di fare è di non mollare ed allo stesso tempo di non credere che la Terra sia piatta…

Comunicato a sigle congiunte.

COMUNICATO A SIGLE CONGIUNTE

Con l’approvazione del maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2019, il massofisioterapista ottiene le tanto attese norme di salvaguardia a tutela del diritto al lavoro di oltre 18.000 professionisti, in possesso di un titolo valido, riconosciuto come “professione sanitaria” nel preesistente ordinamento “ e tuttavia privo di una “casa” nella Legge Lorenzin.

La politica ha finalmente compreso che nelle maglie strette della Legge 3/2018 (legge Lorenzin), si celava lo strumento che avrebbe legalizzato una “diaspora” della categoria del massofisioterapista, privato di collocazione nel sanitario ed esposto al rischio di abuso delle professioni sanitarie. Già pronte migliaia di lettere di licenziamento, in un pericolosissimo clima da Far West.

Onore e merito alle associazione tutte, ed in particolare alle scriventi AIMFI, AIMTES e COMITATO DI TUTELA LEGALE MASSOFISIOTERAPISTI che anziché alimentare veleno, hanno cercato di mantenere toni pacati e di calmare la base concentrando le proprie energie sul dialogo con la politica, affinché comprendesse appieno una storia che parte da lontano, piena di contraddizioni, di caos, di gravi corresponsabilità. Un fatto era chiaro e certo: non si trattava di una categoria di ABUSIVI.

Onore e merito alla Politica, nella fattispecie al M5S ed alla Lega, che hanno ascoltato, approfondito, studiato, compreso e trovato una soluzione tecnica ad una situazione che per vent’anni sembrava non averne. Tanti i nomi da citare e le persone da ringraziare, riteniamo però che il più grande vincitore oggi sia lo Stato di Diritto: il rispetto dei diritti costituzionali ha finalmente prevalso su qualsiasi altra valutazione di genere, natura o colore.

Questi i tratti salienti inclusi nel maxi-emendamento approvato al Senato che ora andrà in votazione alla Camera il 28/12/2018 per la definitiva approvazione (dal comma 283 bis al comma 283 septies):

  • –  Il Ministero della Salute istituirà entro 60 gg elenchi speciali ad esaurimento ai quali potranno iscriversi coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Essi potranno cosi “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento”;
  • –  Il limite per iscriversi sarà il 31 dicembre 2019;
  • –  Essi potranno avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza alle lauree delle professioni sanitarie (questo comma lascia intuire che per coloro che accederanno di diritto ai costituendi “elenchi speciali” si riapriranno ed estenderanno nuovi termini per accedere alla procedura di equivalenza);
  • –  Abrogato l’art.1 della legge 403 del 1971, per cui non si formeranno più massofisioterapisti;Per coloro che non vi rientreranno e per gli studenti in corso di formazione, si aprirà un nuovo fronte di dialogo con le istituzioni al fine di gestire il transitorio e identificare opportune misure per la salvaguardia di tutti questi massofisioterapisti.Adesso è finalmente e davvero … Natale. Buone feste !!!

INVIATE DI NUOVO!!

22-12-18 INVIATE DI NUOVO !!! SUBITO —-
Dobbiamo inviare una mail subito ! Campagna Urgente IO DICO SI ALL’ Emendamento 1.6003ATTENZIONE! L’emendamento 1.6003 che contiene una sanatoria globale per tutti e andrà in votazione in Aula alle TRA POCO. Vi chiediamo di dare la massima diffusione da SUBITO inviando le mail seguendo queste istruzioni.1) INDIRIZZARE UNA MAIL PERSONALE A

:Presidente@pec.governo.it; grillo_g@camera.it; daniele.pesco@senato.it; erica.rivolta@senato.it; mauromaria.marino@senato.it; cristiano.zuliani@senato.it; raffaele.fantetti@senato.it; rossella.accoto@senato.it; dario.damiani@senato.it; gianmauro.dellolio@senato.it; vasco.errani@senato.it; roberta.ferrero@senato.it; massimo.ferro@senato.it; agnese.gallicchio@senato.it; daniele.manca@senato.it; marco.marsilio@senato.it; antonio.misiani@senato.it; marco.pellegrini@senato.it; gilberto.pichettofratin@senato.it; elisa.pirro@senato.it; vincenzo.presutto@senato.it; antonio.saccone@senato.it; christian.solinas@senato.it; dario.stefano@senato.it; dieter.steger@senato.it; paolo.tosato@senato.it; mario.turco@senato.it; E IN C/C stefano.patuanelli@senato.it; annamaria.bernini@senato.it; massimiliano.romeo@senato.it; andrea.marcucci@senato.it; luca.ciriani@senato.it; julia.unterberger@senato.it; loredana.depetris@senato.it; 2) INSERIRE NELL’OGGETTO: “I SAY YES ALL’EMENDAMENTO N° 1.6003 DDL N°981”4) INDICARE NEL CORPO DEL MESSAGGIO: il proprio NOME, COGNOME, PROFESSIONE SANITARIA5) INVIARE LA MAIL

Tentano di toglierci il lavoro: Inviate email come segue ai seguenti indirizzi, fate copia incolla degli indirizzi:

Presidente@pec.governo.it, grillo_g@camera.it, daniele.pesco@senato.it, erica.rivolta@senato.it, mauromaria.marino@senato.it, cristiano.zuliani@senato.it, raffaele.fantetti@senato.it, rossella.accoto@senato.it, dario.damiani@senato.it, gianmauro.dellolio@senato.it, vasco.errani@senato.it, roberta.ferrero@senato.it, massimo.ferro@senato.it, agnese.gallicchio@senato.it, daniele.manca@senato.it, marco.marsilio@senato.it, antonio.misiani@senato.it, marco.pellegrini@senato.it, gilberto.pichettofratin@senato.it, elisa.pirro@senato.it, vincenzo.presutto@senato.it, antonio.saccone@senato.it, christian.solinas@senato.it, dario.stefano@senato.it, dieter.steger@senato.it, paolo.tosato@senato.it, mario.turco@senato.it 

E IN C/C
stefano.patuanelli@senato.it; annamaria.bernini@senato.it; massimiliano.romeo@senato.it; andrea.marcucci@senato.it; luca.ciriani@senato.it; julia.unterberger@senato.it; loredana.depetris@senato.it;

Oggetto: Massofisioterapista SI ALL’EMENDAMENTO N° 1.6003 

nel corpo della mail solo nome e cognome.

Fatelo subito!! entro le 15:00


Con il cuore!!

 

Invece ora uno dei tuoi, propone un emendamento che tiene fuori 18000 PARTITE IVA?

““Dopo quanto proposto con l’emendamento Lorefice (M5S) alla Camera, poi giudicato inammissibile, ora è la Lega con l’emendamento 1.1688 Romeo ad intervenire in favore dei professionisti sanitari non iscritti all’albo. Fermo restando quanto sancito dalla legge Lorenzin, viene previsto che, chi svolge professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale e, alla data di entrata in vigore della legge, intrattenga un rapporto di lavoro dipendente esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni, potrà continuare a svolgere queste attività.““

Si parla 210.000.000 di € di gettito in meno? E poi, che fine faranno questi 18000 lavoratori che da anni pagano le tasse e sono stati autorizzati ad esercitare?

Telelombardia, saremo in Onda per portare alla luce le problematiche del MASSOFISIOTERAPISTA.

Domani Giovedì 15-11-2018 in diretta dalle ore 16:30 alle ore 17:30 e in replica alle ore 23:45 sul canale del Digitale Terrestre 191 MILANOW dell’emittente Telelombardia, saremo in Onda per portare alla luce le problematiche del MASSOFISIOTERAPISTA.
Non sono sicuro ma credo che in altre regioni non sia possibile vedere questo canale.
In alternativa c’è una diretta Streaming che potete guardare anche sul vostro telefono.

https://www.mediapason.it/
Poi dovete cliccare sul Canale Milanow

Fate girare.
Buona serata a tutti

Delucidazioni sulla sentenza dell’adunanza plenaria del 9-11-18.

Delucidazioni sulla sentenza dell’adunanza plenaria del 9-11-18. Speriamo di non dover più commentare commenti infondati e pregni solo di ignoranza giuridica. — PARERE TECNICO di IN MERITO ALLA ADUNANZA PLENARIA.

Questa è una sentenza del Consiglio di Stato che enuncia un PRINCIPIO DI DIRITTO (cioè un principio che dovrà essere necessariamente applicato nei gradi sottostanti di giudizio).
Questo ENUNCIATO DI DIRITTO preclude di fatto l’accesso al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia e stabilisce che si debba seguire, invece, il percorso ordinario ovvero con l’iscrizione al primo anno, peraltro solo dopo aver superato il test di ingresso.
Questo è quanto è stato deciso a Roma, visto il conflitto di orientamenti dei diversi Tar regionali.

In realtà la suddetta Plenaria, non vincola di fatto le altre sezioni del Consiglio di Stato a dichiarare la “non equipollenza” perché nelle MOTIVAZIONI enuncia come PRINCIPIO DI DIRITTO solo il punto 12.
Si deduce pertanto che tutto quello che rientra nel punto dodici della motivazione fa DIRITTO e di conseguenza nessuna sezione del Consiglio di Stato può discostarsi da tale enunciato, qualora volesse farlo dovrebbe richiedere una ulteriore Adunanza Plenaria.
Ne consegue che, “non essendo citata l’equipollenza nel principio di diritto di cui al punto 12, tutte le sezioni dei Tar o del Consiglio di Stato possono riproporre il termine di equipollenza senza necessariamente tenere conto dell’orientamento della sentenza di questa adunanza”.
Per maggiore completezza riportiamo qui di seguito il punto 12.
12. – La conclusione raggiunta, che esclude la sussistenza del presupposto fondamentale per l’accesso al sistema universitario ossia il possesso del titolo di scuola secondaria superiore, eliminando in radice la possibilità di iscrizione alla facoltà de qua, potrebbe sembrare in sé risolutoria. Tuttavia alcune delle parti, come sopra ricordato, hanno evidenziato di aver comunque conseguito aliunde un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria, per cui il problema posto a questa Adunanza deve essere ulteriormente approfondito, nel senso di stabilire se il citato titolo di massofisioterapista, accompagnato questa volta da un titolo effettivamente idoneo, consenta non solo l’accesso all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista) ma anche l’iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Come evocato nelle ordinanze di remissione, è rinvenibile nella giurisprudenza un orientamento che identifica la ratio della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 nella necessità di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Il che, trasferito nella vicenda in esame, consentirebbe proprio ai massofisioterapisti di superare lo sbarramento della prova.
Quella citata è però una affermazione molto parziale, sebbene non errata. Ma il senso vero della funzione della citata prova di ammissione deve essere colto facendo riferimento ad un orizzonte più ampio, in cui l’accertare la predisposizione del candidato è unicamente uno dei passaggi da considerare.
Se si svolge una disamina più a largo spettro delle oramai numerose pronunce che si sono occupate dell’argomento (ampiamente evocate nelle memorie delle diverse parti), si può ben rilevare come la ratio della selezione pre – universitaria sia stata lumeggiata sotto diverse visuali, dando evidenza alla circostanza che non vi è una sola ragion d’essere dell’istituto. E ciò perché, come implicitamente si deduce dalle formule giurisprudenziali, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.
Il primo ordine di ragioni può essere ricondotto all’analisi che ne ha fatto la già citata Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1. La pronuncia sopra evocata appare rilevante per il collegamento che instaura tra la formazione data dalla scuola secondaria superiore (o meglio, dal sistema dei licei) e il suo accertamento tramite la prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, valevole per corsi universitari, quale quelli qui in esame, per cui vale il sistema di accessi programmati.
La sentenza, addentrandosi nella sistematica delle norme vigenti, nota che:
“- se i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti;
– non a caso, in tale direzione, una ulteriore specificazione si ritrova nell’allegato “A” al già citato D.M. 28 giugno 2012 ( “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013” ), che, nel definire i programmi relativi ai requisiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prevede che “le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali”: ne risulta evidente, come correttamente sottolinea l’Ordinanza di rimessione, “il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all’università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria”.
Il secondo ordine di ragioni ha trovato una sua validazione nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, causa Tarantino e altri c. Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09) del 2 aprile 2013 dove, espressamente al punto 47, si rileva che le limitazioni all’accesso universitario “rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, e che questo è nell’interesse generale.”
In questa ottica, vanno lette le previsioni contenuto nella l. 2 agosto 1999, n. 264 dove, nella determinazione annuale del numero di posti disponibili, si tiene conto “dell’offerta potenziale del sistema universitario” (art. 3, lett. a).
Il terzo ordine di motivi può farsi risalire alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998 dove, illustrando i limiti della riserva di legge posta dagli art. 33 e 34 cost. in tema di ordinamento universitario, viene riconosciuta la legittimità della previsione degli accessi programmati, inserendo tale disposizione in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tra le quali ricadono le norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti sull’organizzazione degli studi universitari (ed in particolare alle direttive comunitarie relative ai titoli accademici di medico, medico-veterinario, odontoiatra e architetto). Ricordando le direttive allora vigenti e i relativi decreti legislativi di recepimento, la Corte sottolinea come essi prevedano “analitiche discipline relativamente al riconoscimento dei titoli rilasciati dalle università e al diritto di stabilimento dei professionisti e, quanto alla garanzia degli standard di formazione universitaria che condizionano il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, richiamano gli obiettivi delle direttive, cioè ‘la formazione prevista dalla normativa comunitaria’ e ‘l’insieme delle esigenze minime di formazione’ richieste dalla stessa normativa.”
Peraltro, i tre indicati ordini di motivi possono essere considerati autonomi solo in senso concettuale e ricostruttivo, atteso che i rinvii alle diverse ragioni sono spesso presenti nelle singole pronunce. Ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, nell’imporre il rispetto dei dettami comunitari, assume come base di giudizio l’allora vigente direttiva 5 aprile 1993, n.16 “Direttiva del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” che, all’art. 23 prevedeva espressamente che “L’ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.” E sono questi richiami incrociati a dare il senso non di una catena ma di un tessuto argomentativo, dove le ragioni non dipendono l’una dall’altra ma reciprocamente si sostengono. Il che rende arduo ritenere che il requisito del previo superamento della prova di ammissione possa essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell’istituto selettivo.
Conclusivamente, al quesito posto dalle due ordinanze di rimessione deve rispondersi enunciando il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO:
“il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.”
N.B.
RESTANO OVVIAMENTE ESTRANEE ALLA PRESENTE DECISIONE
ALTRE ED ULTERIORI QUESTIONI ATTINENTI ALLA
COLLOCAZIONE DEI DIPLOMATI MASSOFISIOTERAPISTI

Firmate la petizione. Massofisioterapisti; da quale sigla volete essere rappresentati?

Ciao,

Ho appena firmato la petizione Giuseppe Conte: Massofisioterapisti; da quale sigla volete essere rappresentati?” e vorrei chiederti di aiutarci aggiungendo il tuo nome.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere più firme possibile e abbiamo bisogno del tuo sostegno. Puoi saperne di più e leggere la petizione qui:

https://chn.ge/2Dbuonb

AIMFI.ORG

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