Glie emendamenti accantonati, quindi non respinti, perche meritevoli di attenzione dalla 12esima commissione:

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n. 403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – e successive integrazioni e modificazioni – di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo status di «professione sanitaria» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di «operatore sanitario» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’articolo 99 del TULS con conseguente applicabilità dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. Vezzali Maria Valentina

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, e successivamente all’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo statusdi «professione sanitaria» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di «operatore sanitario» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. Cova PaoloMariano ElisaPatriarca Edoardo

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista).

  1. Nell’ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l’operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell’ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1o febbraio 2006 n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze del massofisioterapista.
2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall’emanazione dell’accordo fra Stato, regioni e province autonome, l’inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l’inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.
3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L’equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della salute ai soli fini dell’esercizio professionale (subordinato o autonomo). Piccione Teresa

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n. 43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Rondini Marco

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Bergamini DeborahGenovese FrancantonioGallo RiccardoRondini Marco

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