Così non si può più andare avanti! ORA BASTA!

TRATTO DAL SITO DEL TSRM PSTRP

Elenchi speciali ad esaurimento

A seguito dell’emanazione della legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 4, comma 9, lettera c) il quale stabilisce che i collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; e ai sensi del D.M. 9 Agosto 2019, del comma 4 -bis , dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:

  • elenco speciale Educatori professionali;
  • elenco speciale Fisioterapisti;
  • elenco speciale Logopedisti;
  • elenco speciale Ortottisti e assistenti di oftalmologia;
  • elenco speciale Podologi;
  • elenco speciale Tecnici della riabilitazione psichiatrica;
  • elenco speciale Terapisti occupazionale;
  • elenco speciale Tecnici audiometrista;
  • elenco speciale Tecnici audioprotesista;
  • elenco speciale Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
  • elenco speciale Tecnici  di neurofisiopatologia;
  • elenco speciale Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusionecardiovascolare;
  • elenco speciale Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • elenco speciale Tecnici della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • elenco speciale Tecnici ortopedici;
  • elenco speciale Dietisti;
  • elenco speciale Igienisti dentali;
  • elenco speciale Massofisioterapisti.

Normativa di riferimento: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP, testo integrale del decreto reperibile a questo link.

Elenco speciale Massofisioterapisti

Operatore di interesse sanitario

Normativa di riferimento: Legge 19 maggio 1971, n. 403, art.1, abrogato dall’art.1, comma 542 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Ecco come si difenderanno nella udienza del 17/03/22 al Consiglio di Stato i fautori che continuano a sostenere MFT= operatore di interesse sanitario.

Questo articolo riveste un particolare interesse per la Nostra categoria! Clicca sul titolo per accedere alla lettura.

Oggi, 19/12/2021 La consolidata giurisprudenza afferma:

Il massofisioterapista iscritto all’elenco speciale presso il TSRM-PSTRP è un PROFESSIONISTA SANITARIOnon un operatore di interesse sanitario.

Roma TAR del n° 6628/21 del 4-6-21, insieme ad altre 19 pronunce: “6.2.4. In questa stessa direzione, l’intervento del legislatore finanziario del 2018 trova la propria giustificazione nella costante inerzia delle regioni nel dare un certo assetto disciplinare a tali figure. Anche a seguito del predetto fallimento del tentativo di accordo multilivello il legislatore statale è dunque intervenuto, in funzione suppletiva e sanante, per evitare eccessive negative ricadute sul piano sociale e lavorativo di soggetti che avevano nel frattempo comunque proseguito, in buona fede, la propria attività. Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa) sebbene come detto nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale.”

PS. 19 Provvedimenti mai sospesi dal CdS come qualche dirigente in malafede va narrando in giro!!!

Consiglio di Stato 6618/20121 del 16/11/2021 afferma che:

“3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 L. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”).

 

Il Massofisioterapista gode dello status di PROFESSIONE SANITARIA. 20 pronunce del Tar Lazio lo affermano definitivamente!

Quello che abbiamo da sempre sostenuto si è verificato con una marcata esattezza. In sintesi il TAR del Lazio in 20 distinte pronunce ha affermato che tutti i massofisioterapisti che possono godere della L.145/2018 art. 1 comma 537 sono di fatto una Professione Sanitaria!

Non sono necessari ulteriori commenti, a voi la lettura di una delle sentenze: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201913991&nomeFile=202106628_01.html&subDir=Provvedimenti

Grazie agli avvocati Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri.

Grazie alla Federazione Italiana Massofisioterapisti www.fimft.it

Il Massofisioterapista (iscritto al TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Il Massofisioterapista (iscritto all’elenco speciale massofisioterapisti, degli Ordini TSRM PSTRP) può esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista.

Ad affermalo è il TAR Umbria nella sentenza del 8-2-2021. Leggi tutta la sentenza: TAR-UMBRIA-8-2-2021

Estratto dalla sentenza:

DIRITTO

1. È materia del contendere la permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massiofisoterapista, di cui l’Istituto odierno ricorrente ne contesta l’intervenuta abrogazione da parte dell’art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.), a tenore del quale “La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.

2. Deve in via preliminare essere disposta l’estromissione del Ministero della Salute dal presente giudizio, non risultando impugnati atti e/o provvedimenti imputabili a detto dicastero.

3. Sempre in via preliminare, deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere in ordine all’ottavo motivo di cui al secondo atto di motivi aggiunti con cui si lamenta che nel facsimile degli attestati di qualifica di massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo allegati alla delibera gravata è stata erroneamente prevista la sottoscrizione di un rappresentante del Ministero della Salute, atteso che con DGR 251/2020, impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti, sono stati approvati i nuovi modelli di attestato ed è stata eliminata la previsione della sottoscrizione da parte del rappresentante ministeriale, qualificata come mero refuso.

4. Venendo al merito della controversia, deve osservarsi che il comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio ha previsto che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 (“Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi” n.d.r.) è abrogato”.

5. Dal tenore di tale disposizione appare indubitabile che il legislatore abbia inteso rimuovere definitivamente dall’ordinamento la figura del massiofisioterapista. Se ne trova del resto conferma nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, ove si legge che: “( … ) Infine, con il comma 6 viene prevista l’abrogazione dell’ art. 1 della legge n. 403 del 1971 “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”. Al riguardo occorre precisare che la predetta legge riguardava originariamente i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone non vedenti. Successivamente, a seguito di una pronuncia giurisprudenziale nel 2001, i relativi corsi di formazione sono stati estesi anche a persone vedenti.

A seguito del processo di riforma delle professioni sanitarie, tale figura, formata con corsi regionali di durata biennale o triennale, non è stata riordinata. Ciò ha determinato moti problemi, in quanto coloro che si sono formati successivamente al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 42 del 1999), non hanno potuto beneficiare della equipollenza ed equivalenza al titolo di fisioterapista.

Come sopra rappresentato le disposizioni contenute nell’emendamento in esame garantiscono anche a costoro la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell’Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti. Tuttavia, al fine di porre fine in via definitiva alle problematiche connesse all’indeterminatezza de quadro giuridico normativo relativo a tale figura professionale, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale che lo ha definito operatore di interesse sanitario, si prevede la soppressione di tale figura con l’abrogazione della norma che la disciplina”,

6. Considerazioni analoghe si trovano nel “dossier 27 dicembre 2018 — legge di bilancio 2019”, ove si legge che “(…) proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che qui si vuole riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403/1971”.

7. Quanto sopra rilevato, sconfessa in radice la tesi di parte ricorrente secondo cui la figura del massofisioterapista, quale operatore d’interesse sanitario, o quanto meno quale arte ausiliaria delle professioni sanitarie, sia da considerare tuttora prevista dall’ordinamento alla luce dell’attuale vigenza di numerose norme di legge relative alla figura in esame, trattandosi a ben vedere delle residue disposizioni normative della legge n. 40/1971, applicabili ai massaggiatori massofisioterapisti ciechi, formati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa dell’intera figura.

8. La previsione contenuta nella DGR n. 251/2020 e prima ancora nella DGR n. 1265/2019 (entrambe impugnate per motivi aggiunti), secondo cui la Regione provvederà a nominare il proprio componente nelle commissione d’esame solo per i corsi di massiofisioterapisti iniziati fino al 31/1272018, costituisce quindi la conseguenza inevitabile del fatto che, per espressa disposizione di legge (art. 1 comma 542 della L. n. 145/2018), dal 1/1/2019 non possono più essere iniziati corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, fatta comunque salva la possibilità di continuare anche nei due anni successivi i corsi triennali iniziati prima del 2019. 9. Appaiono peraltro irrilevanti gli argomenti a sostegno della permanenza della figura del massofisioterapista, desumibili dalle ordinanze dell’intestato Tribunale nn. 24 e 25 del 2019, atteso che le ordinanze de quibus fanno appunto riferimento ai corsi iniziati prima del 31/12/2018.

10. Parimenti irrilevante, è l’asserita qualificazione del massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario” di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 43/2006, non potendo comunque la Regione di autorizzare corsi abilitanti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 403/1971, come preteso da parte ricorrente.

11. Quanto al legittimo affidamento dell’Istituto ricorrente e degli studenti in merito alla legittimità dei corsi iniziati dopo il 31/12/2018 ed alla pretesa illegittimità della DGR n. 251/2020 con cui si sarebbe proceduto alla revoca di detti corsi, deve rilevarsi che la Regione non ha potuto far altro che prendere atto della intervenuta abrogazione della figura in esame, invitando l’Istituto di formazione “ad informare coloro che stanno partecipando ai corsi per massaggiatore massofisioterapista della problematica in atto” (cfr. nota regionale in data 25/1/2019, prot. n. 15736).

12. Deve infine essere respinta l’eccezione di illegittimità costituzionale della disposta abrogazione dell’art. 1 della legge n. 403/1971, per violazione dell’art. 32 Cost. (stante la sussistenza di “specifiche esigenze assistenziali non fungibili con altre figure professionali”), degli artt. 4, 35 e 41 Cost. (in ragione delle “ricadute in termini di perdita occupazionale” e per compromissione dell’iniziativa economica dell’Istituto ricorrente) e degli artt. 81 e 38 della Cost. (per violazione dell’equilibrio di bilancio e dei principi previdenziali), non risultando in alcun modo specificata l’asserita infungibilità delle funzioni assistenziali rispetto alle restanti figure professionali sanitarie e non incidendo l’abrogazione della figura in esame sui massofisioterapisti già in attività e sulla libertà di iniziativa economica privata restando in capo agli organismi formativi la valutazione circa “…l’opportunità di attivare corsi di formazione per massaggiatore massiofisioterapista dopo il 1° gennaio 2019, fermo restando che per gli stessi la Regione Umbria non provvederà alla designazione del componente di propria spettanza in seno alla commissione di esame finale, né al rilascio dell’apposito attestato di formazione…” (cfr., DGR n. 251/2020).

13. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Salute e declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente all’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente sentenza).

14. Le spese del giudizio seguono come da regola la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti estromette dal giudizio il Ministero della Salute e respinge il ricorso introduttivo e i tre atti di motivi aggiunti ad eccezione del dell’ottavo motivo del secondo atto di motivi aggiunti, con riferimento al quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle altre parti in causa (Regione Umbria, Ministero della Salute, Associazione Italiana Fisioterapisti e Federazione Nazionale Ordini Tecnici Sanitari Rx Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione), oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Referendario

Più che giusta la posizione del Presidente Alessandro Beux!

Lo sport merita professionisti sanitari garantiti dall’iscrizione agli Ordini: https://www.dire.it/17-09-2020/503942-sport-da-fisioterapisti-a-dietisti-nei-club-solo-se-iscritti-agli-albi-professionali/?fbclid=IwAR0bi75VifFC_FR8eQVvSgmhBTpeZ6loRAyN6nFUEYyiQ96RAc5ZKeg1m64 

#noabusivismo

Comunicato importante per i soli MFT già iscritti all’elenco speciale TSRM PSTRP!!

Gentili colleghi, invitiamo tutti i MFT già iscritti al TSRM nell’elenco speciale Massofisioterapisti a iscriversi in questo nuovo gruppo Facebook, riservato solo agli iscritti, a nessun altro. https://www.facebook.com/groups/288994138935058/?ref=share l’accesso sarà consentito previo un rigoroso accertamento e sempre a discrezione degli amministratori!

Uniti abbiamo ottenuto un risultato storico per la categoria dei Massofisioterapisti! Ebbene, ora è il momento della coesione. Siamo tanti e non possiamo permetterci il lusso di essere disuniti, ora più che mai. Iscriviti a tutela dei tuoi interessi!

Si alla detraibilità delle prestazioni del MFT!

La F.I.MFT (Federazione Italiana dei Massofisioterapisti), (AIMFI-AIMTES e AMS), grazie al contributo ed alla assistenza legale dello Studio Legale Fratini & Associati, è riuscita finalmente a segnare un punto decisivo sulla annosa questione del regime fiscale applicabile alle prestazioni rese dalla categoria dei Massofisioterapisti.

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della Circolare n.13/E che sarà pubblicata nelle prossime ore, ha aderito alle conclusioni interpretative proposte dall’Avv. Fratini.

Le altre questioni andranno stabilizzate nel breve termine, soprattutto in merito al non corretto inquadramento della figura del Massofisioterapista.

Di seguito il testo della consulenza dello studio legale relativo alla risposta ricevuta dall’ Ade.

Il presidente FIMFT G. Russo

IMPORTANTE!! Massofisioterapista? Oggettivamente Professione Sanitaria!

UNIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI

Sito web: WWW.MASSOFISIOTERAPISTA.ORG 

ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE

A Tutti i lettori del sito e ai cari colleghi.

01-05-2020

In risposta ai continui attacchi da parte dei detrattori, attraverso canali sia social che cartacei ed in nome del sito massofisioterapista.org, riteniamo improrogabile chiarificare, in maniera oggettiva, inoppugnabile e assolutamente non interpretativa la professione Sanitaria del massofisioterapista ai sensi della vigente Legge.


Nei fatti l’unica modifica Legislativa che ha subito la Professione Sanitaria del massofisioterapista è stata l’abrogazione dell’articolo 1 della Legge n°403 del 19 maggio 1971, avvenuta attraverso la legge 145/2018, articolo 1, comma 542. 

Nessun atto legislativo ha prodotto modifiche o altro al D.M. 105/1997; NESSUNO. Lo stesso Ministero della Salute, fino a tutto il 2015 rilasciava questo attestato che Vi invitiamo a leggere; specie le ultime tre righe.

pastedGraphic.png

Il codice ATECO 86.90.21. (ovvero FISIOTERAPIA e non Fisioterapista) è utilizzabile dal Massofisioterapista, Il D.M. 105 decreta che il massofisioterapista svolge tutte le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici. La stessa Agenzia Delle Entrate lo chiarisce ufficialmente in un comunicato: l’attività dei Massofisioterapisti è assimilata a quella di fisioterapista e massaggiatore, in quanto simili nelle prestazioni erogate e per distinguerle dalle altre attività, dovranno indicare il codice di attività 86.90.21 (Fisioterapia), ai fini della corretta applicazione dello studio di settore TK19U.  Futile ogni aggiuntivo commento.

Potremmo scrivere per ore di sentenze ed ordinanze, preferiamo la logica delle Norme perché da esse non si può prescindere o lasciarsi andare a dozzinali interpretazioni. 

È inoppugnabile che l’abrogazione dell’articolo 1 della legge 403/71 è avvenuto il 31-12-2018. “Inutile” ribadire che l’abrogazione non è un Istituto che agisce sul pregresso, nel rispetto della Legge ci fermiamo qui, ritenendo che la Professione Sanitaria del massofisioterapista è stata posta ad esaurimento dal 31-12-2018 a determinate condizioni, poste dall’articolo 1, comma 537, della Legge 145/2018 e successivo D.M. 09-08-2019. 

È poi doveroso ricordare che il massofisioterapista ai sensi del D.M. 09-08-2019, non può essere inquadrato come operatore di interesse sanitario (non esiste una legge dove è scritta tale affermazione). Questa interpretazione fa’ espresso riferimento alla Legge 43 del 2006, articolo 1, comma 2 e purtroppo per i detrattori ed alcuni dirigenti che si ostinano a promulgare questa non legalizzata ed arbitraria affermazione, essa trova proprio nel comma 2 l’impossibilità di essere attribuita al massofisioterapista. Nel concreto il comma 2 dell’articolo 1 della legge 43 del 2006 afferma che: resta  ferma  la  competenza  delle regioni nell’individuazione e formazione  dei  profili  di  operatori  di  interesse  sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

Bene, è scritto nella legge: individuazione! È irrefutabile che il massofisioterapista ai sensi delle legge 403/1971, articolo 1, non debba di certo essere individuato, è determinato ai sensi di una Legge dello Stato. La modifica del titolo quinto della Costituzione ha concesso la Formazione alle Regioni che, attenzione, hanno formato ai sensi di una Legge dello STATO e non individuando nuovi profili o modificandone lo status. Anche in questo chi ci viene incontro, per paradosso, è lo stesso Ministero della Salute che nel proprio sito web, nell’elenco delle professioni sanitarie, ha identificato il massofisioterapista, almeno fino per tutto il triennio formativo 2012-2014 come  PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI. Dicitura cambiata dopo oltre un anno di inizio corsi (partiti nell’ottobre 2012) sulle basi di una sentenza, in Operatore Di Interesse Sanitario, sentenza del 2013. 

Una richiesta doverosa ed esigibile sorge spontanea: come mai nel 2015 quando un’altra sentenza del C.d.S. asseriva la piena equipollenza del titolo del massofisiterapista al fisioterapista indipendentemente dalla data di acquisizione del titolo ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, il Ministero della Salute non ha prontamente cambiato la dicitura sul suo portale web con l’immediatezza che ha avuto nel 2013? Parliamo della sentenza 1105 del 2015. Altre decine di sentenze tra T.A.R, CdS, CGARS, sede penale, attribuisco l’equipollenza, ma non sono mai state considerate dal Ministero della Salute. Sentenze di seria A e di serie B, verrebbe da dire… Fortunatamente oggi abbiamo una Norma, inutile blaterare proclamando sentenze pregresse al 31-12-2018.

Perdonate questa precisazione al riguardo delle Legge 43 del 2006 e delle sentenze, si è resa necessaria per completezza nella narrazione dei fatti oggettivi e non di opinioni.

Fanno bene a ricordare, i detrattori, che la legge n°3/2018, non contemplando i massofisioterapisti al suo interno, ha portato il Legislatore a porvi rimedio con la successiva Legge 145/2018, art. 1 comma 537 che di fatto aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4 bis alla Legge n°42/1999. Ci provammo (nel 2018), in Commissione a spiegare il danno che si stava per perpetrare alla categoria. Cosa disse il presidente di commissione alla Camera: (…non ci sono le condizioni politiche, queste furono le parole dell’allora presidente di Commissione Marazziti e pronunciate in parlamento quando non avallò le istanze dei massofisioterapisti per essere nella legge 3-2018; condizioni politiche…)

Torniamo all’attualità.

La Volontà del Legislatore di porre rimedio alla Legge 3/2018, non è una mera interpretazione del sito massosofisioterapista.org, ma l’espressa volontà del Legislatore che, nei lavori preparatori della Legge (Dossier Maxi emendamento 1.9000 del 23-12-2018, cita espressamente quanto segue nell’inserire il comma 4 bis alla legge 42/1999:________________________________________________

“La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

– le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;

– dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;

– terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.

Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

– mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;

– aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;

– aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali. —————————————-

Ribadiamo che questo quadro da noi descritto, è vidimato da Norme ed atti preparatorii delle stesse; pertanto è oggettivo. 

Bene, in questa Legge, il legislatore cita espressamente i massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo dopo la famigerata data del 17-3-1999. 

Sembra che non si voglia riconoscere, da parte di qualcuno delle istituzioni e dei detrattori complici, l’applicazione della Norma. Noi, massofisioterapista.org , non chiediamo altro che venga impartita, auspicando il pieno ricevimento della Legge e riponendo la più totale fiducia negli organi deputati alla vigilanza sulle professioni sanitarie.

Sentire espressioni come “consolidata giurisprudenza” è indecoroso specie se si è in presenza di una perfetta chiarificazione di merito trascritta, dal 31-12-2018, in Legge dello Stato.

Il clima d’odio che alcuni detrattori, indottrinati artatamente da una o più associazioni di riferimento, continuano a perpetuare è francamente irricevibile, danneggia il decoro che ognuno dovrebbe riporre nel rispetto delle Leggi, l’etica, il rispetto tra esseri umani. Non vogliamo nemmeno proporre tutti gli insulti ricevuti in rete (anche se ne disponiamo un copioso archivio), non è nel Nostro DNA esasperare situazioni che non producono niente di sano ma solo incertezze, rancori e confusione dei cittadini in primis e degli operatori in secundis.

Ci permettiamo di citare un trafiletto del Consiglio di Stato che di certo non può operare al di sopra della attuale Norma, ma identifica un verso ricorsivo dei Giudici rintracciabile in quasi tutte le sentenze:

“Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione” CdS 19-10-2015”

Oggi non è più necessario citare sentenze: 

  • La professione Sanitaria del Massofisioterapista è stata Messa ad esaurimento con l’apposito inserimento degli ultimi rimasti in elenchi speciali, previo i requisiti di legge contenuti nel D.M. del Ministero della Salute del 09-08-2019.
  • La formazione alla professione sanitaria non è più attivabile dalle Regioni a partire dal 31-12-2018, lo asserisce la Legge 145/2018 art. 1 comma 541:”In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  non  possono  essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di  titoli  ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge  1°febbraio 2006, n. 43.” Abbiamo di proposito riportato il contenuto del comma in cui si evince inequivocabilmente che lo stesso Legislatore ammette, in maniera indiretta, che fino al 31-12-2018 le regioni potevano o avevano facoltà di attivare/proporre corsi di formazione regionali per il rilascio di  titoli  ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Stanchi di essere ingiustamente attaccati, insultati, una sorta di bullismo perpetrato da adulti ben consapevoli del male che stanno promuovendo, confidiamo in un intervento netto dell’organo preposto alla tutela e che metta la parola fine ad una situazione a dir poco paradossale. Non è nostro il compito di difendere una Legge, è già paradossale scriverlo, ma siamo chiamati a questa mansione quotidianamente.

                       Con la più sentita considerazione massofisioterapista.org 

Ordine o non ordine, Albo o non albo, sempre e comunque figli di un dio minore.

Tratto da TGCOM:

Infine, tra gli interventi del Senato, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che “abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19″.  Tra i beneficiari del Fondo non è stato inserito il maxi-ordine delle professioni sanitarie che include, tra gli altri, i tecnici di radiologia e i fisioterapisti, anche loro in prima linea sull’emergenza Coronavirus: si è tentato di correggere in corner la norma alla Camera, ma il fallimento delle trattative a Montecitorio su un mini-pacchetto di ritocchi condivisi e la blindatura del testo arrivato dal Senato, li ha lasciati fuori. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/cura-italia-camera-approva-voto-favore-b3075048-1673-4326-8b2a-abfde989b03b.html

IRPEF. Non far portare in deduzione le spese del massofisioterapista è INCOSTITUZIONALE, non lo diciamo noi ma i giudici!

Questo articolo riveste un particolare interesse per la Nostra categoria! Clicca sul titolo per accedere alla lettura.

Invito Ufficiale: UNITI I NOSTRI DIRITTI VENGONO RISPETTATI!

Invitiamo tutti i Massofisioterapisti già iscritti all’elenco speciale ad esaurimento istituito presso il TSRM PSTRP ad iscriversi alla news letter della FEDERAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI. È semplice, veloce e sicuro e gratuito. Stiamo raggiungendo obiettivi di ragguardevole IMPORTANZA mai raggiunti prima, è la prova che uniti siamo una forza concreta. Coesi nella Federazione vedremo riconosciuti (finalmente) tutti i Nostri diritti. Ora Vi chiediamo un minuto per questa piccola ed importante operazione, clicca qui: https://www.fimft.it/blog/letter/ 

Con la più sentita della considerazione verso tutti i colleghi

Staff Massofisioterapista.org

DPCM 22-03-2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

#FÉRMATI PER FERMARE!

La F.I.MFT invita i professionisti Massofisioterapisti a voler seguire le indicazioni fornite dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

“Relativamente all’epidemia Covid-19, siete invitati ad adottare e ad attenervi, ovunque, alle indicazioni governative e delle altre Istituzioni preposte.
In ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica.
Pertanto, prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie e regionali.
Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la salute, vanno rimandati”.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ultimo dpcm 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo corrente mese.

DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni Chiudi [X]